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Cosa prevede l’articolo 416 bis del codice penale sull’associazione mafiosa

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Totò Riina, capo di Cosa Nostra dal 1982 fino al suo arresto, avvenuto nel 1993

L’articolo 416 bis del codice penale disciplina il reato di associazione di tipo mafioso.

Martedì 11 settembre 2018 i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno ritenuto applicabile questa norma per il caso di Mafia Capitale, al contrario di quanto era accaduto in primo grado.

Il reato di associazione di tipo mafioso è stato introdotto nel 1982 con la legge n.646, meglio nota come legge Tognoni-La Torre, dai nomi dei suoi promotori.

Prima di allora per inquadrare i reati di mafia si applicava generalmente l’articolo 416 del codice penale, che regola l’associazione a delinquere.

Secondo l’articolo 416, si ha un’associazione a delinquere quando “tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti”.

Nel corso degli anni tale previsione risultò via via sempre più inadeguata a contenere la vastità del fenomeno mafioso.

Di qui l’introduzione dell’articolo 416 bis, che ha specificato alcuni elementi in presenza dei quali un’associazione a delinquere è da considerarsi di tipo mafioso.

In particolare, recita la norma, “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Gli elementi caratterizzati dell’associazione mafiosa sono, dunque, essenzialmente, l’uso della forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e di omertà.

Ecco di seguito il testo integrale dell’articolo 416 bis del codice penale:

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

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