Da Roggero a Fakir: in uno Stato di diritto l’uso della forza ha un limite
La sicurezza di una comunità non nasce dalla forza senza regole, bensì dalla capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini senza rinunciare ai principi che ne fondano la legittimità democratica
Il triste caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l’uccisione di due rapinatori, e la morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento di polizia, conducono ad esplorare una delle zone più profonde della coscienza umana: quella in cui si confrontano l’istinto di rispondere alla violenza con la violenza, il conflitto tra paura e giustizia, tra sofferenza e responsabilità, tra esigenze di sicurezza e limiti morali del nostro agire. Apparentemente si tratta di vicende lontane, ma entrambe interrogano lo stesso principio fondamentale: fino a dove può spingersi l’uso della forza senza tradire lo Stato di diritto?
Ogni atto di violenza lascia una ferita nell’animo umano. Chi viene aggredito perde il senso della sicurezza, la fiducia nell’ordine naturale delle cose, la percezione di essere protetto. Analoga è la percezione per ogni morte che avvenga durante un intervento delle forze dell’ordine, dove si può lacerare il rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni. La paura di chi subisce una violenza è reale, così come è reale l’esigenza collettiva di poter confidare in una forza pubblica che rimanga sempre entro i confini tracciati dalla legge.
Il diritto non può rimanere indifferente a entrambe queste sofferenze. Deve dare risposte giuste, ma con un limite invalicabile: riconoscere il dolore delle vittime senza disumanizzare chi ha sbagliato e, allo stesso tempo, pretendere che anche lo Stato, quando esercita la coercizione, resti fedele ai principi che fondano la sua legittimazione democratica.
Lo Stato di diritto nasce proprio da una scelta fondamentale: sottrarre la risposta alla violenza alla logica della vendetta privata e affidarla a regole comuni. È una delle più alte conquiste della civiltà giuridica europea. L’uomo non va lasciato solo davanti al male, ma non può neppure essere autorizzato a sostituirsi allo Stato trasformandosi contemporaneamente in legislatore, giudice ed esecutore di una propria sentenza. Lo stesso principio vale per l’autorità pubblica: il monopolio della forza legittima non costituisce mai un potere illimitato, ma un potere giuridicamente vincolato, esercitabile solo entro i confini della necessità, della proporzionalità e della tutela della persona.
Nella legittima difesa l’ordinamento riconosce che possono esistere situazioni nelle quali una persona debba proteggere sé stessa o altri da un’aggressione ingiusta. Ma si tratta di un’eccezione, non di una regola generale di autotutela. Tutti i grandi penalisti italiani – Antolisei, Mantovani, Marinucci e Dolcini – hanno sempre ribadito che l’autotutela è ammessa soltanto quale extrema ratio, entro limiti tassativi che nessuna interpretazione estensiva può eludere. La legittima difesa non è un diritto all’impunità né una delega statale all’uso privato della violenza. L’attualità del pericolo rappresenta il primo requisito: il pericolo deve essere imminente o in atto.
Nel caso di Grinzane Cavour la ricostruzione giudiziaria ha ritenuto che i colpi mortali siano stati esplosi quando i rapinatori erano ormai in fuga. Venuta meno l’offesa, viene meno anche la necessità difensiva; l’azione si trasforma da difesa in reazione punitiva. Ugualmente centrale è il principio di proporzionalità. La proporzione non consiste in un mero confronto tra armi utilizzate, ma implica un bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti. Il diritto alla vita conserva una posizione assiologicamente superiore rispetto alla tutela del patrimonio. Non può esistere equivalenza tra la salvaguardia dei beni materiali e l’annientamento di una vita umana.
Questo impianto non costituisce una peculiarità italiana. L’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ammette il ricorso alla forza letale soltanto quando essa sia “assolutamente necessaria”. Analoga impostazione permea l’intera giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha costantemente affermato come la protezione della vita rappresenti il primo dovere degli Stati democratici.
Gli stessi principi governano l’azione delle forze di polizia. Nel diritto penale italiano l’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) e l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) non attribuiscono un potere assoluto agli operatori. Anche quando agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni, gli appartenenti alle forze dell’ordine restano vincolati ai criteri della necessità, della proporzionalità, dell’adeguatezza e della stretta indispensabilità dell’impiego della forza.
Il monopolio statale della coercizione non elimina il limite giuridico: al contrario, lo rende ancora più rigoroso proprio perché esercitato in nome della collettività.
Le immagini diffuse sulla vicenda Fakir mostrano una persona immobilizzata a terra che invoca aiuto: saranno gli accertamenti tecnico-scientifici e il giudizio dell’autorità giudiziaria a stabilire il nesso causale tra le modalità dell’intervento e il decesso. Anticipare conclusioni significherebbe tradire i principi del giusto processo. Ma proprio la sospensione del giudizio sulle responsabilità individuali consente di interrogarsi sui principi generali che ogni democrazia deve presidiare.
Il dibattito richiama inevitabilmente il precedente di George Floyd, morto il 25 maggio 2020 a Minneapolis durante un arresto nel quale l’agente Derek Chauvin mantenne a lungo una tecnica di immobilizzazione che la giustizia statunitense ha poi ritenuto penalmente rilevante. Quella vicenda ha rappresentato uno spartiacque mondiale, inducendo numerosi ordinamenti a riesaminare protocolli operativi e tecniche di contenimento, soprattutto con riguardo ai rischi della prolungata immobilizzazione in posizione prona e all’obbligo di monitorare costantemente le condizioni respiratorie e cardio-circolatorie della persona sottoposta a coercizione.
Da allora il principio è divenuto ancora più chiaro: la forza può essere utilizzata soltanto finché strettamente necessaria al controllo della situazione. La tutela dell’ordine pubblico non può mai trasformarsi nell’affievolimento delle garanzie fondamentali della persona, soprattutto quando essa si trovi in una condizione di totale soggezione all’autorità. Ancora gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono agli Stati non soltanto di disciplinare rigorosamente l’uso della forza, ma anche di svolgere indagini indipendenti, effettive e imparziali ogni volta che una persona perda la vita durante un intervento delle forze dell’ordine.
La credibilità delle istituzioni democratiche si misura proprio nella capacità di accertare la verità senza condizionamenti, tutelando contemporaneamente i diritti delle vittime, quelli degli operatori coinvolti e la fiducia dei cittadini nello Stato.
Le vicende Roggero e Fakir, pur profondamente diverse sul piano fattuale e giuridico, convergono allora in un medesimo interrogativo: quali limiti il diritto deve porre all’uso della forza?
Nel primo caso il limite è imposto al cittadino affinché la difesa non degeneri in vendetta; nel secondo è imposto allo Stato affinché la coercizione non degeneri in abuso. Cambiano i soggetti, ma non cambia il fondamento etico: nessuno può ritenersi sciolto dai vincoli della dignità umana.
Su questo terreno assume particolare rilievo la riflessione di Alessandro Baratta sui modelli di sicurezza delle democrazie contemporanee. Baratta distingueva il modello del “diritto alla sicurezza”, fondato prevalentemente sulla difesa dell’ordine, sulla logica emergenziale e sull’esclusione, dal modello della “sicurezza dei diritti”, nel quale la sicurezza coincide con l’effettiva protezione dei diritti fondamentali di tutti, senza distinzione. È quest’ultimo il paradigma coerente con una democrazia costituzionale: una sicurezza che non contrappone libertà e ordine pubblico, ma riconosce che la prima garanzia di sicurezza consiste proprio nel rispetto della legalità costituzionale da parte di tutti, cittadini e pubblici poteri.
Quando il ricorso alla forza viene percepito come privo di limiti o quando il diritto sembra piegarsi all’emotività collettiva, il rischio è duplice. Da un lato si alimenta l’idea che il cittadino possa sostituirsi allo Stato; dall’altro si diffonde la convinzione che anche lo Stato possa oltrepassare i confini imposti dal diritto in nome dell’efficienza repressiva. Entrambe le derive conducono allo stesso esito: l’indebolimento del patto democratico.
La politica ha qui una responsabilità decisiva. Deve ascoltare il grido delle vittime, garantire sicurezza, prevenzione, presenza dello Stato e certezza della pena. Ma deve anche evitare di trasformare casi drammatici in strumenti di contrapposizione ideologica. Sarebbe un errore utilizzare il caso Roggero per legittimare una concezione assoluta della legittima difesa; sarebbe altrettanto sbagliato utilizzare il caso Fakir, prima ancora dell’accertamento giudiziario, per una delegittimazione generalizzata delle forze di polizia. In entrambi i casi la semplificazione politica rischia di sostituire il diritto con l’emozione.
La forza dello Stato costituzionale consiste invece nella capacità di mantenere distinti il piano dell’accertamento processuale da quello del dibattito pubblico. Le responsabilità sono sempre individuali; i principi, invece, appartengono all’intera comunità. Per questo ogni morte, sia quella provocata da un privato oltre i limiti della legittima difesa sia quella verificatasi durante un intervento coercitivo dello Stato, deve indurre non a una contrapposizione ideologica, ma a una riflessione collettiva sulla qualità delle nostre istituzioni.
In questa prospettiva acquista particolare significato anche l’insegnamento di Carlo Mosca, uno dei maggiori studiosi della moderna amministrazione della sicurezza, secondo il quale la sicurezza deve essere intesa anzitutto come “diritto di libertà”. Una polizia autenticamente democratica non trae la propria autorevolezza dalla forza che può esercitare, ma dalla fiducia che riesce a generare nella collettività attraverso il rigoroso rispetto della legge, della dignità della persona e dei diritti fondamentali.
Anche la tradizione cristiana ha sempre mantenuto questo difficile equilibrio. La Chiesa riconosce il diritto alla legittima difesa e il dovere di proteggere la vita propria e altrui, ma ricorda che ogni persona conserva una dignità intrinseca indipendentemente dal male commesso. Come insegna san Giovanni Paolo II nell’Enciclica Evangelium Vitae, la difesa può richiedere anche l’uso della forza contro un aggressore ingiusto, ma mai l’abbandono del principio secondo cui la vita umana conserva sempre il proprio valore.
Blaise Pascal ricordava insieme la grandezza e la miseria dell’uomo: capace di comprendere il bene e, nello stesso tempo, continuamente esposto alle passioni.
Per questo abbiamo bisogno del diritto, delle istituzioni e dei limiti. La legittima difesa è un diritto; l’uso legittimo della forza da parte dello Stato è una necessità dell’ordinamento. Ma né l’una né l’altro possono trasformarsi in licenza di oltrepassare la misura imposta dalla dignità della persona.
La sicurezza di una comunità non nasce dalla forza senza regole, bensì dalla capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini senza rinunciare ai principi che ne fondano la legittimità democratica. Rimane così straordinariamente attuale il monito di Friedrich Nietzsche: “Chi combatte con i mostri deve guardarsi dal non diventare, così facendo, un mostro. Se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te”.