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Home » Cronaca

Anche i fidanzati sono congiunti: lo dice la Cassazione

Immagine di copertina
Credits: ANSA/CIRO FUSCO

Come si è espresso in passato il diritto sul termine usato dal premier Giuseppe Conte per annunciare la Fase 2?

Ieri sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’inizio della Fase 2 in seguito all’emergenza Coronavirus in Italia. Uno dei pochi motivi per cui saranno consentiti gli spostamenti riguarda le visite ai “congiunti”. Termine tecnico molto vago, che ha destato confusione e domande su chi siano veramente queste persone: solo i famigliari più stretti con i quali si hanno legami di sangue, o anche i partner?

Cosa dice Palazzo Chigi

Da una prima interpretazione del Dpcm, a quanto si apprende dalle specifiche di Palazzo Chigi, con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniugi, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito del governo, chiariranno ulteriori dubbi e interpretazioni sul provvedimento.

Cosa dice il diritto

Nel diritto italiano esistono termini molto precisi per definire le relazioni fra le persone: per esempio coniuge per la moglie, parente di grado x per un consanguineo (padre, madre, nonno, cugino, nipote etc.), affine (per un parente del proprio coniuge come un cognato). Il termine congiunto esiste certamente nella lingua italiana ma nel diritto è molto ambiguo e compare solo nel diritto penale.

L’art. 307 4° comma c.p., dà una definizione di “prossimi congiunti”  specificando che “agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.

Per la Corte di Cassazione i coniugi sono anche i fidanzati

La Corte di Cassazione nella sentenza 46351/2014 aveva dato una interpretazione più ampia (quindi anche di compagni non sposati) della definizione di “prossimo congiunto” ammettendo ai fini di un risarcimento la fidanzata della vittima ritenendo che in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.

Se arriviamo in tempi più recenti, la stessa corte di Cassazione (sez. VI penale) con la sentenza 14 marzo 2019, n.11476 aveva stabilito che anche due persone conviventi more uxorio siano da ritenersi “prossimi congiunti”. Al di fuori della legge penale non è assolutamente chiaro né compiutamente definito, da un punto di vista normativo, chi si debba intendere per “prossimo congiunto”, ancora meno per “congiunto”.

Addirittura, a gennaio 2020 un’ordinanza (la 1825) della Corte di Cassazione a camere congiunte, dunque il massimo organo del diritto, si interrogava sull’utilizzo di questa parola. Un termine che (da solo, così come è stato posto da Conte per annunciare la Fase 2) non esiste in nessun testo e di cui conseguentemente non vi è alcuna definizione. Lo spazio per le interpretazioni è dunque ampissimo, e anche per i contenziosi che ne potranno derivare.

Leggi anche:

1. La lettera di Gabriella al marito morto di Covid a Nembro: “Non mi fanno il test ma non mollo” / 2. Vertice Ue, le parole del premier Conte: “Recovery Fund tappa importante nella storia europea” / 3. Chi sono i congiunti che si potranno visitare durante la Fase 2

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