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Illegittime le trascrizioni dei figli delle coppie di donne: la sentenza della Corte d’appello di Milano

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Illegittime le trascrizioni dei figli delle coppie di donne: la sentenza della Corte d’appello Milano

Nuovo stop alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. A Milano la corte d’appello ha accolto il ricorso della procura e ha dichiarato illegittime le trascrizioni degli atti di nascita dei figli di tre coppie di donne che erano ricorse alla fecondazione assistita all’estero. Un ribaltamento della sentenza di primo grado, in cui era stato stabilito che il riconoscimento all’anagrafe dei figli delle coppie di donne, nati con procreazione assistita, non potevano essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati.

In appello invece, i giudici hanno dichiarato “ammissibile” il reclamo della procura e la procedura di rettificazione del registro e “illegittima” l’iscrizione sul registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino, visto che tali iscrizioni “restano soggette in qualunque tempo a rettificazione mediante apposita annotazione sul registro degli atti di nascita idonea a privarla di efficacia giuridica”, fermo restando “il riconoscimento del figlio da parte della madre partoriente”. In sintesi, a essere riconosciuta è solo la madre biologica.

“La donna non partoriente – che possieda i requisiti necessari – ha accesso alla procedura di adozione in casi particolari”, ha specificato in una nota la presidenza della corte d’appello. Anche in primo grado, i giudici si erano già espressi contro la trascrizione per due coppie di uomini che erano ricorsi alla gestazione per altri all’estero.

La questione della famiglie arcobaleno è stata sollevata dopo che lo scorso aprile la circolare del ministero dell’Interno invitava a fermare i riconoscimenti dei sindaci, scelta che ha portato le procure a chiedere l’annullamento della trascrizione.

Nel suo provvedimento la corte d’appello di Milano ha comunque evidenziato che la materia “richiede l’intervento del legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti, nel suo essere e nel suo divenire”.

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