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Green pass obbligatorio: cosa cambia da oggi per scuola, trasporti e università

Immagine di copertina
Credit: ansa foto

Con l’inizio di settembre entrano in vigore nuovi obblighi legati all’utilizzo del green pass e l’accesso a mezzi di trasporto, scuole e università.

Dallo scorso 6 agosto era già obbligatorio mostrare il Green Pass per accedere a una serie di luoghi dove c’è un elevato rischio di assembramenti e di una trasmissione più facile del coronavirus, come le sale interne dei ristoranti, i cinema e le palestre: da oggi invece diventa obbligatorio esibirlo sui trasporti a lunga percorrenza, mentre verrà richiesto sia al personale scolastico che agli studenti universitari.

Da oggi 1 settembre e fino al 31 dicembre prossimo, termine dello stato di emergenza, scatta l’obbligo di green pass per aerei, navi, traghetti e treni a lunga percorrenza. Viene inoltre “fortemente auspicato” l’aumento delle corse dei mezzi, soprattutto durante le ore di punta. Nel documento, pubblicato online, oltre alle regole sono indicate anche le percentuali di capienza da rispettare, settore per settore.

Treni

Il green pass è richiesto per l’accesso ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta velocità. La verifica della certificazione verde è effettuata a bordo treno all’atto di controllo del biglietto. Nel caso in cui il viaggiatore non la esibisca o risulti essere non veritiera, il viaggiatore viene invitato a spostarsi in una zona riservata ai passeggeri senza certificazione verde e dovrà scendere alla prima fermata utile. La capienza è all’80%. È consentita la capienza massima a bordo dei treni a lunga percorrenza esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l’utilizzo di filtri altamente efficienti.

Navi e traghetti

Anche nel caso di navi e traghetti interregionali tutti i passeggeri devono avere il green pass. La capienza è fissata all’80%. Fanno eccezione i collegamenti marittimi dello Stretto di Messina che, pur essendo tra due regioni diverse, seguono le regole previste per il trasporto pubblico locale.

Aerei

Oltre il green pass, viene richiesto di osservare diverse misure, come prevedere percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e fino ai gate, mantenendo separati i flussi in entrata e uscita; misurare la temperatura; a bordo, la sostituzione della mascherina se si superano le quattro ore; gli indumenti personali nelle cappelliere devono essere custoditi in un contenitore monouso, consegnato al momento dell’imbarco. Anche in questo caso è consentita la capienza massima a bordo degli aeromobili nel caso in cui l’aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri Hepa.

Autobus

Per salire a bordo degli autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente è necessario esibire la certificazione verde Covid-19.

Trasporto pubblico locale

Per muoversi con il trasporto pubblico locale (metro, tram, autobus, treni regionali) non serve il green pass. Da oggi, inoltre, torna il controllore, che verificherà il possesso dei titoli di viaggio e il rispetto delle norme anti-Covid. La capienza è fissata all’80% in zona bianca e gialla. Per quanto riguarda invece le cabinovie, le funivie e le seggiovie la capienza dipende dal mezzo: per le seggiovie è al 100% con obbligo di mascherina (ma scende al 50% con le cupole paravento); per cabinovie e funivie è al 50%, con possibilità di salire all’80% se entrerà in vigore l’obbligo di green pass.

Scuola e università

Dal primo settembre il Green Pass diventa obbligatorio anche per tutto il personale scolastico e universitario: maestri, professori, collaboratori scolastici, personale tecnico e amministrativo, segretari, dirigenti scolastici. Nelle università è obbligatorio anche per gli studenti, per frequentare le lezioni in presenza. Per il personale scolastico e universitario, in assenza di Green Pass scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata.

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