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Elezioni europee, come evitare una denuncia penale nel giorno del voto: ecco le condotte vietate

Elezioni europee regole | Il 26 maggio si tengono in Italia le elezioni europee e, in molti Comuni, anche quelle amministrative.

Altri paesi europei tra cui Regno Unito, Olanda, Irlanda e Repubblica Ceca, hanno già votato.

Votare è un gesto semplice e quasi scontato, ma esistono dei comportamenti che, se messi in atto dentro un seggio elettorale, possono causare una sanzione amministrativa o perfino una denuncia penale.

Come si vota alle europee
La guida al voto di TPI

Uno dei casi più “comuni” di reato, previsto dalla legge n.96 del 2008, è quello di fotografare con il telefonino o con altri strumenti la scheda elettorale appena votata all’interno della cabina.

Negli ultimi anni diverse persone ci hanno provato, in molti casi sono stati scoperti in flagrante, in altri invece c’è chi addirittura è arrivato a postare tale scatto sui social. Questa pratica è ovviamente vietata, oltre che per garantire la segretezza del voto, anche per scongiurare il “voto di scambio”.

L’elettore che violi tale norma può essere punito con una multa da 300 a 1.000 euro e con l’arresto da 3 a 6 mesi.

È ovviamente vietato anche disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Ogni azione che può in qualche modo condizionare il voto altrui è proibita. Rientrano in questa fattispecie il tentativo di fare propaganda elettorale nei pressi della sezione, l’impedire il voto da parte di un elettore che ne abbia diritto o il provare a influenzarne la volontà.

In tali casi il presidente può chiamare le forze dell’ordine e per i colpevoli sono previste sanzioni penali. Se è un rappresentante di lista a impedire il corretto svolgimento delle operazioni, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 1.032 a 2.065 euro.

È totalmente proibito anche entrare armati nella sezione elettorale: chiunque lo faccia è tratto immediatamente in arresto e punito con la reclusione da un mese a un anno: l’arma viene confiscata e si procede con giudizio direttissimo.

È perseguibile pure chi non riconsegna la matita copiativa alla sezione o chi si appropria della scheda elettorale anziché inserirla nell’urna. In entrambi i casi il presidente di seggio deve denunciare all’autorità giudiziaria l’autore di tali gesti, a carico del quale sono previste sanzioni amministrative, con una multa da 103 a 309 euro.

Vi può essere anche il caso di chi, dopo aver votato, riconsegna una scheda non timbrata o non firmata da parte di un componente del seggio: spetta al presidente valutare se si sia trattato di un errore di negligenza da parte di uno scrutatore, oppure se si tratti di una scheda falsa presentata dall’elettore, il quale in tale caso viene denunciato penalmente.

Le norme che disciplinano questi comportamenti vietati alle urne emergono dal Testo unico n. 361 del 1957, il quale ovviamente nel corso del tempo ha subito alcune modifiche, in particolare relativamente alle sanzioni pecuniarie previste.

Chiudiamo questa carrellata con un reato non propriamente previsto dalle norme elettorali, ma dal codice penale (art. 341 bis). Si tratta dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in esso può incappare chi, per qualsiasi motivo, si trovasse a offendere il presidente o il personale in servizio alla sezione.

La pena prevista è fino a 3 anni di reclusione. Casi concreti di denunce per questa fattispecie si sono verificati, ad esempio, a epilogo di liti furibonde nei seggi, in provincia di Savona alle elezioni regionali del 2010 e poi ancora in piccolo comune in provincia di Salerno alle elezioni amministrative del 2012.

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