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Home » Politica

Crosetto, Difesa: “Nessuno status di incompatibilità di conflitto di interessi ipotizzabile”

Immagine di copertina

“In merito all’ipotizzato conflitto di interessi fra l’incarico del ministro Crosetto e le sue precedenti funzioni di presidente dell’Aiad, oggetto di recenti trasmissioni televisive e articoli di stampa, il ministero della Difesa sottolinea che a mente degli articoli 2 e 3 della legge n. 215 del 2004 e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attribuite al ministro dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal 10 al 13 del codice dell’ordinamento militare, non si ravvisa sul piano tecnico-giuridico alcuna ipotesi di conflitto di interessi o di incompatibilità”. Lo precisa il ministero della Difesa in una nota facendo riferimento alle polemiche insorte negli ultimi giorni sul possibile conflitto d’interessi riguardante il nuovo ministro della Difesa Guido Crosetto.

S&D

“Infatti, per espressa previsione di legge, anche eventuali situazioni di conflitto antecedenti all’assunzione della carica non assumono alcun rilievo in quanto cessate all’atto dell’assunzione della carica stessa. Nessuno status di incompatibilità – continua la nota – o di conflitto di interessi è giuridicamente ipotizzabile nel momento in cui il ministro non ha più cariche, proprietà aziendali o patrimoni personali che in qualsiasi modo possano entrare in rapporto con le attività di ministero della Difesa. Peraltro, il ministro della Difesa non partecipa in alcun caso all’adozione di atti idonei ad incidere sul suo patrimonio o su quello del coniuge o dei parenti, in quanto del tutto privo di poteri e funzioni negoziali. Nel settore del procurement degli armamenti, a mente dell’articolo 26 del citato codice, è il Capo di Stato maggiore della difesa che definisce i requisiti operativi dei sistemi d’arma da approvvigionare e [ex articolo 41 del medesimo codice] il Segretario generale della Difesa che avvia le attività di ricerca di carattere tecnologico e industriale e che presiede alle procedure di acquisizione attraverso le competenti Direzioni tecniche”.

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