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La Consulta mette una pietra tombale sul caso Almasri: cooperare con la Cpi è un obbligo costituzionale

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Foto Unsplash

Il 23 luglio la Corte Costituzionale ha affermato un principio che traccia un vincolo per i leader politici: la cooperazione con la Corte penale internazionale non è una scelta rimessa alla discrezionalità del Governo, ma un obbligo della Repubblica che trova fondamento nella Costituzione

La sentenza del 23 luglio n. 143/2026 della Corte costituzionale è destinata a incidere profondamente sul dibattito giuridico e politico aperto dal caso Almasri. La Consulta afferma un principio destinato ad andare oltre la giurisprudenza per tracciare anche un vincolo per i leader politici: la cooperazione con la Corte penale internazionale non costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del Governo, ma un obbligo della Repubblica che trova fondamento nello Statuto di Roma e negli articoli 11 e 117 della Costituzione.

La pronuncia assume un rilievo che va ben oltre la vicenda italiana. Arriva infatti in una fase nella quale la Corte penale internazionale è oggetto di crescenti contestazioni sul piano internazionale, culminate anche nelle recenti dichiarazioni del segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha prospettato misure di pressione nei confronti della Corte e dei suoi giudici, accusati di mettere in discussione la sovranità degli Stati Uniti.

In questo scenario, la Corte costituzionale italiana offre una risposta di segno opposto, riaffermando la centralità del diritto internazionale e della giustizia penale internazionale nel sistema costituzionale. La decisione interviene sullo sfondo del caso Almasri, che aveva alimentato interpretazioni secondo cui il Governo avrebbe potuto esercitare un autonomo sindacato discrezionale sulle richieste provenienti dalla Corte penale dell’Aja. La Consulta chiarisce invece che la ricostruzione non trova alcun fondamento nel sistema delineato dallo Statuto di Roma e dalla stessa Costituzione.

La cooperazione con la Corte penale internazionale non è una scelta politica contingente, ma un obbligo giuridico che discende dagli impegni assunti dalla Repubblica. La Corte ribadisce, richiamando la propria sentenza n. 159 del 2023, la natura della giurisdizione internazionale istituita dallo Statuto di Roma. La Corte penale internazionale è competente a giudicare i «most serious crimes of concern to the international community as a whole»: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, oggi, anche il crimine di aggressione, cioè quei crimina iuris gentium che offendono «valori universali come il rispetto della dignità umana e dei diritti umani».

Muovendo da questi principi, la Consulta ha ritenuto incompatibile con la Costituzione una disciplina che consentiva ritardi, inerzie o valutazioni prive di limiti certi nell’attuazione delle richieste della Corte penale internazionale. Per questo ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 nella parte in cui non prevedevano che il Ministro della Giustizia dovesse immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale, salvo l’eccezionale possibilità di un diniego motivato fondato sulla tutela di principi costituzionali preminenti.

La stessa Corte precisa però che tale eventuale diniego non configura un potere politico libero: si tratta di un’ipotesi rigorosamente eccezionale, che deve essere immediatamente motivata, fondata su esigenze costituzionali verificabili e resta soggetta ai controlli propri dello Stato di diritto, anche attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

Sono particolarmente significativi anche i passaggi riportati nel comunicato ufficiale della Consulta. Il sistema delineato dalla normativa vigente, osserva la Corte, «mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari». E ancora: «la legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria».

La sentenza assume così un valore che va oltre la declaratoria di illegittimità costituzionale. Essa ricolloca la cooperazione con la Corte penale dell’Aja nel quadro dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano. L’obbligo di cooperazione non deriva soltanto dalla ratifica di un trattato internazionale, ma costituisce una diretta espressione dell’articolo 11 della Costituzione, che apre l’ordinamento italiano alla costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace, sulla giustizia fra le Nazioni e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona.

La Consulta chiarisce inoltre che il ruolo attribuito al Ministro della Giustizia quale autorità centrale nei rapporti con la Corte penale internazionale non può tradursi in un potere indefinito di valutazione politica, privo di limiti temporali e sottratto a qualsiasi controllo. È invece il principio di cooperazione a rappresentare il fulcro dell’intero sistema dello Statuto di Roma. Proprio sotto questo profilo la sentenza contiene uno dei suoi passaggi più significativi. I giudici costituzionali sottolineano il «carattere particolare» della Corte penale internazionale richiamando l’articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto di Roma.

Tale peculiarità si manifesta nel modello di cooperazione introdotto dal Trattato: non più una cooperazione orizzontale tra Stati sovrani, propria dell’estradizione, ma una «cooperazione tendenzialmente verticale», sia pure non gerarchica. La stessa terminologia impiegata dallo Statuto riflette questa evoluzione: «Anche il linguaggio dello Statuto di Roma rispecchia tale novità, come traspare dall’impiego del termine “consegna”, mutuato dall’inglese “surrender”, allo scopo di marcare l’affrancarsi della cooperazione dalla logica orizzontale, coessenziale all’estradizione». La consegna prevista dallo Statuto di Roma esprime infatti un modello radicalmente diverso da quello estradizionale: lo Stato parte non trasferisce semplicemente una persona a un altro Stato, ma adempie a un obbligo assunto nei confronti di una giurisdizione internazionale alla quale ha riconosciuto competenza e legittimità.

È il punto di approdo di un percorso storico che, dai Tribunali di Norimberga e Tokyo, passando per l’elaborazione della categoria dei crimini contro l’umanità di Hans Lauterpacht e per la riflessione penalistica italiana di Pietro Nuvolone sui “delitti di lesa umanità”, conduce alla moderna giustizia penale internazionale.

La questione di fondo resta quella che ha accompagnato l’intera evoluzione del diritto internazionale penale: nessuno, neppure chi esercita il potere, può sottrarsi alla responsabilità quando viola i limiti fondamentali della dignità umana. È questa l’idea che anima lo Statuto di Roma e che la Corte costituzionale oggi riconduce con chiarezza entro il perimetro dei principi fondamentali della Costituzione.

In un contesto internazionale segnato da nuove guerre con morti e distruzioni indicibili, e dalla crescente delegittimazione delle istituzioni multilaterali, la sentenza n. 143/2026 riafferma una scelta di civiltà giuridica che appartiene alla tradizione costituzionale italiana: quella di sostituire alla legge del più forte la forza del diritto, secondo l’orizzonte indicato da Hans Kelsen nella formula “Pace attraverso il diritto” (Peace through Law, 1944).

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