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“Una statua per Gigi Riva”, la lettera alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Immagine di copertina
Illustrazione: Emanuele Fucecchi

Vi avevamo raccontato della battaglia di Pietro Porcella e del comitato che coordina per erigere una statua a Cagliari in onore di Gigi Riva, straordinario calciatore che ha fatto la storia della squadra sarda. Ad ostacolare il loro intento, per una legge del 1927. Per questo Porcella, con la lettera che pubblichiamo, ha deciso di scrivere direttamente alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere la concessione di una deroga. Di seguito il testo della missiva:

On.le Signora Ministra dell’Interno dott.ssa Luciana Lamorgese

Facciamo seguito alla ns. istanza del 3.10.2019, nonché al sollecito dell’11.12.2020, per richiedere ancora una volta la concessione di una deroga in merito all’esposizione al pubblico della statua di cui all’oggetto.

Sul punto precisiamo che il recente coinvolgimento nella vicenda in oggetto del Prefetto di Cagliari, non è attinente con la richiesta in oggetto, giacché se è vero che con circolare di Codesto Ministero n. 18 del 29.9.1992 è stata attribuita una delega in materia di deroghe ex art.4 L.1188/1927, la stessa è stata espressamente circoscritta per le intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni, mentre il soggetto in questione è tuttora vivente e quindi la competenza alla deroga dovrebbe essere, tuttora, in capo alla S.V.

Del resto, il l fatto che (anche) alle persone viventi sia applicabile la menzionata deroga, deriva dall’analisi testuale della normativa in parola.

L’art. 3 della legge n. 1188 del 23.6.1927, così dispone, al primo comma:

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. (…)”. 

Tuttavia, l’art. 4 della medesima normativa, specifica che:

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del Ministro per l”Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

A parere degli scriventi, il combinato disposto dal predetto articolato, con la previsione di una deroga “ampia” rispetto al divieto di cui all’art.3, attribuisce al competente Ministro una discrezionalità totale per la dedica di una statua, tanto a persona deceduta da meno di dieci anni, quanto per un soggetto ancora vivente, quale quello proposto dallo scrivente comitato. In caso contrario il citato art.4 avrebbe dovuto precisare che la deroga ministeriale doveva intendersi limitata per il solo divieto all’intitolazione ad un soggetto deceduto “da meno di dieci anni”, restando fermo per i soggetti viventi.

A maggior conferma della correttezza di tale interpretazione si fa presente che vi è il precedente di una statua eretta in una pubblica piazza del Comune di Sulmona in onore a Sua Eminenza Papa Emerito Benedetto XVI (tutt’oggi vivente).

https://reportagedotcom.wordpress.com/2016/10/02/dedicare-monumenti-a-persone-viventi-si-puo-inaugurata-la-statua-di-benedetto-xvi/E si deve presumere che l’esposizione di detta statua in una pubblica piazza sia stata preceduta dalla deroga di cui all’art. 4, giacché -nel caso specifico- non poteva utilizzarsi l’ulteriore deroga “generale” di cui all’art. 3 citato, secondo comma, in base al quale il divieto non si applica “ai monumenti… dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici“. E non dubitiamo che, in assenza, di tale titolo autorizzativo, l’amministrazione ed il Prefetto locali avrebbero proceduto alla rimozione giusto quanto disposto dal successivo art.5 della citata legge.

* * * *

Sgombrato il campo da impedimenti normativi in merito alla possibilità di concessione della suddetta deroga, sono stati sottoposti a Codesto Ministro le motivazioni “eccezionali” che possano consentire la valutazione delsoggetto proposto come “benemerito per la nazione“, che – qui di seguito – si riepilogano ed aggiornano. Si tratta di uno sportivo, che non solo ha raggiunto un record con la nostra nazionale di calcio che resiste da mezzo secolo (35 gol in 42 partite), ma che è amato e rispettato (anche nella sua rigorosa privacy), come esempio di lealtà, fedeltà, sportività, generosità anche come dirigente sportivo, prima del Cagliari Calcio, poi della stessa nazionale ed oggi, in qualità di Presidente Onorario della medesima squadra cittadina di Cagliari.

È innegabile che Gigi Riva, come sportivo e come uomo, abbia rappresentato e rappresenti un esempio unico, acquisendone una indiscussa benemerenza nazionale.

Come sportivo:

1) ha “dato due gambe” alla nazionale, a seguito degli infortuni conseguiti nelle competizioni sportive causati da clamorosi interventi fallosi degli avversari;

2) ha il record, oltreché di gol fatti, di partecipazione ad eventi internazionali con la nazionale italiana di calcio (come giocatore prima e dirigente poi), con notevoli risultati (campione d’Europa e vicecampione del mondo, come giocatore; vicecampione d’Europa e campione e vicecampione del mondo, come dirigente);

3) non ha mai tradito, per i soldi o la gloria, né la nazionale, né la propria squadra di club e, soprattutto, i suoi tifosi e i suoi compagni di squadra;

4) è l’unico calciatore nella storia del calcio italiano ad essere stato insignito del collare d’oro, massima onorificenza del CONI.

Come uomo:

1) è nato da una famiglia umile e, pur avendo perso entrambi i genitori in tenera età, ha saputo impegnarsi, nella vita e nello sport, per portare a casa i guadagni al fine di sostentare il resto della famiglia e per riscattarsi, trovando un ruolo di primo piano della società, senza cecare aiuti, “scorciatoie”, raccomandazioni;

2) ha sempre evitato ogni compromesso di interesse economico o politico, rifiutando persino incarichi politici di primo livello, quando era nel pieno della sua maturità umana e della popolarità sportiva;

3) ha vissuto con onore e rispetto della legge ed in modo schivo e riservato, agendo sempre con lealtà verso le istituzioni ed il popolo italiano, senza però rinunciare ad esprimere coraggiosamente le proprie opinioni, il senso di giustizia e di equità sociale, nonché la vicinanza alle persone più umili e meno fortunate;

Possiamo dunque affermare che, il suo agire ed il suo essere (anche nella percezione comune) coraggioso, onesto e schivo, come cittadino e come sportivo possa essere considerato un  unicum in ambito nazionale, tale da rappresentare un esempio per le attuali e future generazioni. Pertanto – a parere dello scrivente – paiono esserci tutte le condizioni per la concessione dell’invocata deroga. Ciò anche in considerazione che la ratio dei divieti imposti dalla normativa in questione pare finalizzata ad evitare il “culto celebrativo” di persone viventi o nell’immediatezza del decesso, che mettano in pericolo le istituzioni democratiche, quali ad esempio la dedica a persone aventi cariche (o aspirazioni politiche) o “capi popolo” di qualsiasi matrice (ideologica, religiosa, culturale e, perfino, sportiva).

Ebbene l’adozione di una deroga motivata dalle suesposte argomentazioni, nel caso specifico, costituirebbe proprio l’emblema del caso “eccezionale” di “benemerenza” per la nazione, difficilmente riproducibile ed invocabile in situazioni future.

Quanto premesso, si resta in attesa di una cortese valutazione in merito a quanto sopra e si porgono i migliori saluti.

(Comitato “Una Statua per Gigi Riva

Pietro Porcella – Presidente

Giovanni Dore – Vice Presidente)

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