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Home » Cronaca

I tassisti romani a TPI: “Blocchiamo tutta Italia se il Comune di Roma non cancella l’ordinanza pro-Ncc”

Immagine di copertina

Protesta tassisti Roma contro Ncc | I tassisti romani sono infuriati con il Comune di Roma. Il motivo è un’ordinanza emanata il 21 maggio dalla Polizia di Roma Capitale e che inserisce delle deroghe alla legge sugli Ncc.

Qui il testo dell’ordinananza 21 maggio 2019 – Polizia stradale Roma

“Questi stanno scombussolando tutto, prima ci ha provato il ministero dell’Interno, ora ci provano i Vigili urbani”.

La legge in questione è la 135 del 12 febbraio 2019 e sulla circolare del vice comandante della Polizia Stradale si legge che tale legge “non è di facile interpretazione”. Per questo motivo vengono inserite delle deroghe.

“Noi fermiamo l’Italia, blocchiamo il servizio, ci riuniamo in assemblee spontanee, finché non verremo ascoltati”, hanno detto a TPI fonti dei tassisti romani.

“Blocchiamo porti, aeroporti e stazioni, è l’unico modo per farci ascoltare. Siamo stanchi, chiediamo che venga tolta l’ordinanza. I vigili come fanno a derogare a una legge dello stato?”, si chiedono i tassisti.

“Appena hanno sentito che avremmo fermato il servizio, hanno detto che mercoledì forse correggeranno la circolare dei vigili. Ma se mercoledì non fanno nulla, andiamo in assemblea spontanea a oltranza”, dicono le fonti.

L’ordinanza in questione, inserisce delle deroghe alle disposizioni di legge. Legge in questione era stata accolta molto male dagli Ncc, e considerata un vero e proprio ostacolo alla loro attività.

Secondo l’ordinanza, la disposizione di legge che prevede che fino a febbraio 2021, l’inizio di un singolo servizio, può avvenire da un luogo diverso dalla rimessa quando lo stesso è svolto in ottemperanza ad un contratto concluso sino a 15 giorni antecedenti al 13 febbraio 2019, redatto in forma scritta e recante data certa, “non è di facile interpretazione”.

“Non si capisce cioè se debba trattarsi di un contratto stipulato con il vettore da un soggetto singolo (impresa, azienda od altro) che direttamente usufruisce del servizio o se possa ritenersi legittimo anche un contratto stipulato da un soggetto, non direttamente interessato al singolo servizio, che opera la mera raccolta di prenotazioni”, si legge sull’ordinanza.

“In attesa di auspicati chiarimenti ministeriali e/o di provvedimenti adottati dalla Conferenza StatoRegioni2, le UU.OO. in indirizzo in presenza di casi dubbi, vorranno svolgere accurate attività di indagine per verificare se, in concreto, la deroga sia o meno operante. Resta totale la disponibilità di confronto con la Direzione scrivente. In ogni caso ove sia accertata l’esistenza di un contratto nei termini sopra indicati deve intendersi valida la deroga e pertanto non si deve procedere alla contestazione di tale tipologia di violazione”.

La legge a cui si riferisce l’ordinanza è la norma che modifica la legge quadro del settore NCC e Taxi pubblicata in Gazzetta ufficiale il 12 febbraio 2019.

La legge modifica la disciplina sul noleggio con conducente (NCC) e introduce alcuni caratteristiche che devono essere rispettate nello svolgimento del servizio.

In breve la legge prevede sì il ritorno in rimessa dei conducenti, ma non se si hanno delle prenotazioni da contratto, e prevede inoltre l’utilizzo di rimesse diverse rispetto a quella del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

La legge introduce poi l’uso di strumenti tecnologici per la prenotazione e istituisce il foglio di servizio elettronico e il Registro informatico delle imprese.

Protesta tassisti Roma contro Ncc | La legge 135 del 12 febbraio 2019

Qui la legge sugli Ncc nel dettaglio:

La norma prevede che la richiesta del servizio NCC possa essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell’esercente il servizio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Viene inoltre richiesto che oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

È possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

La legge prevede che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell’abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possano mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l’intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell’abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Viene inoltre consentito l’utilizzo – per le prenotazioni effettuate presso la rimessa o la sede – di strumenti tecnologici e si dispone che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse, con ritorno alle stesse.

Uno degli articoli consente inoltre di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio, con partenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

Sempre a proposito dell’obbligo di rientro in rimessa, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di prenotazione, può avvenire da un luogo diverso dalla rimessa, quindi senza il rientro in rimessa, quando il servizio sia svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

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