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Home » Economia

Snam inserisce nello Statuto il corporate purpose “Energia per ispirare il mondo”

Immagine di copertina
Marco Alverà, a.d. di Snam

L’Assemblea degli azionisti di Snam, riunitasi  martedì 2 febbraio sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale finalizzate, tra l’altro, a riflettere il crescente impegno dell’azienda nella transizione energetica nonché a recepire le recenti disposizioni della Legge di Bilancio in tema di equilibrio di genere.

S&D

In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da SARS-CoV-2 e in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 106, commi 4 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (la cui efficacia è stata prorogata dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125), l’Assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l’intervento del rappresentante designato (Studio Legale Trevisan & Associati), a cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135-undecies, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), contenente le istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno.

All’Assemblea ha partecipato, per il tramite del rappresentante designato, circa il 70,64% del capitale sociale.

Modifica dell’art. 2

L’Assemblea ha deliberato di modificare l’art. 2 dello statuto inserendo il corporate purpose della società, ossia “Energia per ispirare il mondo”, al fine di riflettere l’impegno di Snam nel favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell’ambiente e la progressiva decarbonizzazione, nonché il principio del perseguimento del successo sostenibile tra le finalità a cui deve conformarsi l’attività di impresa della società.

Inoltre, fermo restando l’impegno della società nel core business delle attività regolate di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, l’Assemblea ha approvato la modifica dell’oggetto sociale di cui all’art. 2 dello statuto volta a enucleare espressamente, accanto a tali attività, quelle legate alla transizione energetica, di cui in particolare il trasporto e la gestione delle energie rinnovabili (come biometano e idrogeno), la realizzazione e gestione di impianti connessi alla mobilità sostenibile e l’efficienza energetica (nuovo comma 3, articolo 2), in coerenza con il piano strategico 2020-2024.

L’Assemblea ha deliberato di modificare l’art. 2 dello statuto con il voto favorevole di circa il 97,7% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e di circa il 69,02% del capitale sociale (nessun voto contrario; astenuti pari a circa il 2,30% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e a circa l’1,63% del capitale sociale).

L’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti delle modifiche dell’art. 2 dello statuto attribuisce agli azionisti che non abbiano concorso alla adozione della relativa delibera (e, pertanto, agli azionisti astenuti, assenti o dissenzienti) il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile (il “Diritto di Recesso”). Termini e modalità dell’esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti di Snam nei termini e con le modalità di legge.

Secondo quanto deliberato dall’Assemblea, l’efficacia della delibera di modifica dell’art. 2 dello statuto è soggetta al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i)                  che l’importo eventualmente da pagarsi da parte di Snam ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso non ecceda complessivamente 150 milioni di euro (la “Condizione Esborso Massimo”). La società si è riservata la possibilità di rinunciare alla presente condizione sospensiva in tempo utile per perfezionare l’acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso entro il termine di 180 giorni di cui all’art. 2437-quater, comma quinto, del codice civile; e

(ii)                che, in relazione alla delibera assembleare, l’autorità competente riconosca che non sussistono i presupposti per la notifica ai sensi della normativa cd. golden power o dichiari di non esercitare i poteri speciali. La società si è riservata la facoltà di rinunciare alla presente condizione sospensiva entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica alla società dell’eventuale provvedimento da parte dell’autorità competente in relazione alla delibera dell’Assemblea.

La società darà informazione circa il verificarsi o meno delle condizioni sospensive (o l’eventuale rinuncia alle medesime in conformità ai termini sopra indicati) a mezzo di un comunicato stampa che sarà pubblicato, tra l’altro, sul proprio sito internet (www.snam.it) secondo le modalità di legge.

Modifica dell’art. 12

L’Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di eliminazione della previsione di cui al comma secondo dell’art. 12 dello Statuto, concernente la necessaria autorizzazione assembleare per il compimento di operazioni di “cessione, conferimento, affitto, usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell’azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas”.

L’Assemblea ha deliberato di modificare l’art. 12 dello statuto con il voto favorevole di circa il 95,78% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e di circa il 67,67% del capitale sociale (astenuti pari a circa lo 0,003% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e allo 0,00% del capitale sociale; voti contrari pari a circa il 4,21% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e a circa il 2,98% del capitale sociale).

Modifica degli artt. 13 e 24

Infine, l’Assemblea ha deliberato di modificare l’art. 13 dello statuto al fine di adeguare le vigenti disposizioni statutarie in materia di modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui al comma 1-ter dell’art. 147-ter del TUF, come modificato dalla cd. Legge di Bilancio 2020. L’Assemblea ha altresì approvato l’introduzione di una clausola transitoria che prevede che le suddette disposizioni statutarie troveranno applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione (nuovo comma secondo dell’art. 24 dello Statuto).

L’Assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 13 e 24 dello statuto con il voto favorevole di circa il 99,64% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e di circa il 70,39% del capitale sociale (astenuti pari a circa lo 0,003% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e allo 0,00% del capitale sociale; voti contrari pari a circa lo 0,36% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e a circa lo 0,25% del capitale sociale).

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