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    Covid, insieme al decreto Ristori approvato anche il pacchetto Giustizia: ecco cosa prevede

    Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede (Credits: Ansa)

    Per mandare avanti la macchina della giustizia anche durante il Coronavirus, previste indagini da remoto, processi a porte chiuse e giudici in quarantena al lavoro da casa

    Di Carmelo Leo
    Pubblicato il 27 Ott. 2020 alle 19:41 Aggiornato il 27 Ott. 2020 alle 19:42

    Covid, con il decreto Ristori approvato il pacchetto Giustizia: cosa prevede

    Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ristori, con le misure utili a dare un sostegno a tutti i cittadini colpiti più duramente dalle restrizioni previste dall’ultimo Dpcm per arginare i contagi da Coronavirus. All’interno del testo, tuttavia, è stata inserita anche una bozza del cosiddetto pacchetto Giustizia, una serie di riforme volute dal ministro Alfonso Bonafede con l’obiettivo di limitare il contagio nei tribunali e nelle carceri. Ma cosa prevede il pacchetto Giustizia? Su tutti, il fatto che i giudici in quarantena a causa del Covid-19 o in isolamento fiduciario possono partecipare all’udienza da remoto, anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. In tempi di Coronavirus, dunque, in Italia arrivano le sentenze a distanza. Ma non solo: ecco tutti i principali provvedimenti contenuti nel pacchetto Giustizia.

    Permessi più lunghi a detenuti in libertà – Dal momento che l’emergenza sanitaria può essere gestita “tanto più agevolmente quanto minore è la popolazione carceraria”, si legge nel testo, “al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. La norma non si applica ai condannati per reati di mafia e terrorismo. La procedura prevista stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell’interessato, per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.

    Processi a porte chiuse –  “Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa presenza del pubblico – si legge nella bozza del pacchetto Giustizia – si debbono sempre celebrare a porte chiuse”. Nelle udienze penali, inoltre, è prevista la partecipazione da remoto mediante videoconferenze o collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, qualora la presenza fisica delle persone detenute non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento del virus. Non sono incluse nel provvedimento le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano.

    Ai domiciliari chi ha meno di 18 mesi da scontare – Le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi potranno essere eseguite in luoghi esterni al carcere con l’applicazione del braccialetto elettronico. La norma non vale per i condannati per gravi reati, per chi è sottoposto a un regime di sorveglianza particolare (reati di terrorismo, mafia, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, maltrattamenti e stalking) e per chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri.

    Interrogatori da remoto – Nella fase delle indagini preliminari, sono previsti collegamenti da remoto per gli interrogatori. “In particolare – si legge – la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini possono essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste, mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può opporsi a questa modalità, se il compimento dell’atto preveda la sua presenza. Il giudice si può avvalere delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell’interrogatorio”.

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