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    Calabria, accolto il ricorso del governo contro l’ordinanza di Jole Santelli per la riapertura di bar e ristoranti

    La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli (Credits: Ansa)
    Di Giulia Angeletti
    Pubblicato il 9 Mag. 2020 alle 14:24 Aggiornato il 9 Mag. 2020 alle 14:35

    Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso del governo contro l’ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli che consentiva la riapertura di bar e ristoranti con servizio ai tavoli se all’aperto. Questa mattina il Tar della Calabria aveva esaminato il ricorso del governo contro l’ordinanza della Regione dello scorso 29 aprile della presidente, la quale prevedeva appunto la riapertura di bar e ristoranti con solo servizio all’esterno. Al termine dell’udienza i giudici si sono riuniti in camera di consiglio per la decisione dopo l’opposizione dell’esecutivo all’iniziativa della governatrice di centrodestra. L’ordinanza era stata impugnata dal ministro Boccia che, d’accordo anche con molti sindaci della Calabria, ha contestato il passo avanti della Santelli rispetto alle indicazioni dell’ultimo Dpcm presentato da Conte sulla Fase 2. Nel ricorso, predisposto dall’Avvocatura di Stato, il governo ha infatti sostenuto che l’ordinanza regionale contenesse alcune previsioni che andavano ad anticipare “l’efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 che il Dpcm del 26 aprile 2020 introduce solo a partire dal 4 maggio 2020”.

    Il provvedimento della governatrice di Forza Italia, inoltre, secondo l’esecutivo Conte risultava “emanato senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo” e dopo “un iter istruttorio lacunoso e privo di alcuna argomentazione scientifica”. Di tutta risposta la Regione aveva fin da subito sostenuto l'”inammissibilità del ricorso del governo per difetto di giurisdizione” e che l’ordinanza fosse “pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, richiamati dal dl 19/2020 che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio’”.

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