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“Se ti scappa la pipì in autostrada puoi usare la corsia d’emergenza”, lo dice la Cassazione

Immagine di archivio
Di Clarissa Valia
Pubblicato il 5 Apr. 2019 alle 18:18 Aggiornato il 12 Set. 2019 alle 03:09

Se ti scappa la pipì in autostrada puoi usare la corsia d’emergenza. A dirlo è la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza penale n. 13124-2019.

Nella sentenza si ribadisce che l’urgenza di espletare un bisogno non ha deroghe, neppure quando ci troviamo alla guida di un’automobile.

La Cassazione chiarisce il concetto di malessere che, ai sensi dell’art 176 comma 5 del Codice della Strada, giustifica la sosta nelle corsie di emergenza delle strade extraurbane e delle autostrade.

Secondo quanto riporta il sito Studiocataldi.it, gli Ermellini hanno dichiarato che non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, ma tale da impedire di proseguire la guida con la stessa attenzione.

I giudici della Cassazione hanno precisato che: “A proposito della contestata qualificazione del bisogno urinario come”malessere”, ai fini di quanto stabilito dall’art. 176 C.d.S., comma 5, è sufficiente richiamare l’indirizzo, qui condiviso, adottato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso per molti versi analogo (Sez. 4, Sentenza n. 7679 del 14.01.2010, Del Vesco e altri, n. m.): la Corte regolatrice ha affermato che dev’essere “inquadrato il bisogno fisiologico nel concetto di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi l’improvviso bisogno fisiologico (dipendente o meno da malfunzionamento organico) che notoriamente esclude quella condizione di benessere fisico indispensabile per una guida corretta che non ponga in pericolo sia lo stesso conducente ed i terzi trasportati sia gli altri utenti della strada”.

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