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Cos’è e come funziona il Tribunale dei ministri

Matteo Salvini, ministro dell'Interno, è indagato sul caso Diciotti
Di Anna Ditta
Pubblicato il 19 Feb. 2019 alle 14:01 Aggiornato il 19 Feb. 2019 alle 17:04

Giovedì 24 gennaio 2019 il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il caso dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti.

Le ipotesi di reato per cui Salvini è stato indagato sono: sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. Per queste accuse il ministro dell’Interno rischia dai 3 ai 15 anni di carcere (qui cosa rischia a livello penale Matteo Salvini).

L’inchiesta era stata avviata dai procuratori di Agrigento. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, e il sostituto Salvatore Vella, avevano inviato il fascicolo al tribunale dei ministri di Palermo, che lo ha successivamente girato a Catania.

Ma cos’è e come funziona il Tribunale dei ministri?

L’articolo 96 della Costituzione stabilisce che: “Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

Secondo le due leggi che disciplinano la materia (la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 e la legge n. 219 del 1989) un’eventuale indagine sull’operato del ministro dell’Interno diventerebbe subito di competenza del “Tribunale dei ministri”.

Questa espressione non è citata dalla Costituzione o dalla legge, ma che è usata comunemente per indicare quella composizione particolare del tribunale ordinario che è competente per i cosidetti “reati ministeriali”.

Tribunale dei ministri, cos’è e come funziona

Il Tribunale dei ministri non è una corte speciale, ma una sezione specializzata del tribunale ordinario.

È competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, i cosiddetti “reati ministeriali”.

Il Tribunale dei ministri è costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio dove il reato ministeriale è stato commesso.

Ad esempio, se la competenza territoriale spetta alla procura di Agrigento, il Tribunale dei ministri si formerebbe presso il tribunale ordinario di Palermo, che è capoluogo del distretto di corte d’appello competente.

Composizione del Tribunale dei ministri

Il Tribunale dei ministri è un collegio composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore.

È presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano.

Si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

Procedimento dinanzi al Tribunale dei ministri

Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, il Tribunale dei ministri deve scegliere se archiviare l’indagine o procedere.

Nel primo caso, il tribunale dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile.

In caso contrario, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al presidente del ramo del Parlamento competente. Nel caso di Salvini, che è membro del Senato, gli atti verrebbero trasmessi a Maria Elisabetta Alberti Casellati.

A questo punto, il presidente del ramo del Parlamento competente invia gli atti trasmessi dal Tribunale dei ministri alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, in base al regolamento della Camera stessa.

La Giunta riferisce all’assemblea della Camera competente con una relazione scritta, dopo aver eventualmente sentito i soggetti interessati.

Entro 60 giorni dalla consegna degli atti al presidente della Camera competente, l’assemblea si riunisce e può “a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia  agito  per  la  tutela  di  un  interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente  interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.

Se invece l’assemblea concede l’autorizzazione, rimette gli atti al Tribunale dei ministri affinché continui il procedimento.

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