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    Madre condannata a risarcire il figlio di 5.000 euro: in un anno, aveva visto suo padre solo tre volte

    Credit: Instagram
    Di Maria Elena Gottarelli
    Pubblicato il 17 Mag. 2019 alle 20:28

    “Lesione del diritto alla bigenitorialità” e 5.000 euro di danni al figlio: è questa la sentenza che i giudici della Cassazione di Torino hanno emesso nei confronti di una madre separata che ha permesso al padre di vedere suo figlio solo tre volte in un anno.

    Venerdì 17 maggio, il ricorso della donna è stato rigettato dalla prima sezione civile della Cassazione. La Corte d’Appello aveva infatti ampliato le modalità di incontro del figlio con il padre, imponendo alla donna di pagare un risarcimento al bambino, vittima del “clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione”.

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    Nel ricorso, la madre sosteneva di essere stata “ingiustamente” condannata al risarcimento. Secondo la sua testimonianza, era il figlio a rifiutare gli incontri con il padre, che lei aveva “sempre cercato di rendere possibili”.

    Alla fine, i giudici della corte Suprema hanno adottato le conclusioni della Corte d’appello. Secondo quanto riportato dagli atti, in due anni e mezzo il padre aveva incontrato da solo suo figlio soltanto tre volte, “nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione”.

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 709 cpc dedicato alla responsabilità genitoriale, in caso di lesione del diritto alla bigenitorialità, è competenza del giudice stabilire la pertinenza e l’ammontare di una sanzione amministrativa pecuniaria.

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    La possibilità di una sanzione sopravviene nel momento in cui uno dei due genitori è ritenuto colpevole “di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”.

    In questo caso, conclude l’ordinanza, la corte di Torino ha ritenuto “comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre”.

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