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    Salvini ha violato le norme sul silenzio elettorale?

    Matteo Salvini. Credit: Alberto PIZZOLI / AFP

    Nel giorno del voto per le regionali dell'Abruzzo il vicepremier su Twitter ha esortato a votare Lega. La legge vieta la propaganda a seggi aperti, ma sui social la questione è controversa

    Di Enrico Mingori
    Pubblicato il 10 Feb. 2019 alle 16:27 Aggiornato il 12 Set. 2019 alle 02:39

    Domenica 10 febbraio 2019, nel giorno delle elezioni regionali in Abruzzo, il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter due messaggi che secondo alcuni configurano una violazione delle norme sul cosiddetto “silenzio elettorale”.

    Intorno alle 6 del mattino, poche ore dopo il contestato tweet sulla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, Salvini ha scritto sul suo profilo: “Oggi in Abruzzo, dalle 7 alle 23, vota Lega! #oggivotolega”. Il leader della Lega ha poi ribadito il concetto poco dopo, intorno alle 7: “Io ce l’ho messa tutta! Oggi tocca a voi: dalle 7 alle 23, bastano 5 minuti del vostro tempo: una croce sul simbolo Lega e vinciamo! #primagliitaliani”, ha scritto.

    I due post hanno scatenato le razioni di diversi utenti, che hanno accusato il vicepremier di violare le norme sul silenzio elettorale.

    Tra gli altri, è intervenuto Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito democratico: “Oggi si vota in Abruzzo e il ministro degli Interni Salvini viola la legge elettorale facendo propaganda. Pensano al partito distruggendo l’Italia. L’arroganza e l’incapacità al potere. Iniziamo a mandarli a casa”, ha scritto Zingaretti in un tweet.

    Anche la senatrice Pd Monica Cirinnà ha rilevato la presunta illiceità dei tweet di Salvini: “Oggi 10febbraio , senza alcun rispetto x i cittadini e x il suo ruolo istituzionale di garante della regolarità del voto (tanto per cambiare!) Matteo Salvini viola il silenzio elettorale in Abruzzo””Ha paura? La migliore risposta verrà da elettrici ed elettori! #Abruzzovota”, ha commentato.

    Ma Salvini ha effettivamente violato le norme sul “silenzio elettorale”?

    Il tema è regolato dalla legge n.212 del 1956 sulla propaganda elettorale. All’articolo 9 si legge che “nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda” e che “nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

    L’articolo 9-bis aggiunge che “nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”.

    Dalla lettura di questi articoli emerge in sostanza che è vietato fare propaganda elettorale, nel giorno del voto, “in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e attraverso “stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda”.

    Non c’è dunque un espresso divieto a fare propaganda sui social network. Tuttavia alcuni interpretano la norma in senso estensivo e la ritengono applicabile anche a piattaforme quali Facebook, Twitter o Instagram.

    La mancanza di precedenti e di sentenze a tal riguardo rendono difficile dare una risposta certa.

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