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Maturità 2018: perché la Costituzione distingue tra uguaglianza formale e sostanziale

Fra le tracce della prima prova si chiede di analizzare e commentare l'articolo 3, che sancisce due diversi modi di intendere il principio di uguaglianza

Di Enrico Mingori
Pubblicato il 20 Giu. 2018 alle 11:07 Aggiornato il 20 Giu. 2018 alle 11:25

Fra le tracce della prima prova scelte dal Ministero dell’Istruzione per gli esami di maturità 2018 c’è n’è una dedicata al principio di uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione.

Si tratta del tema di attualità e la scelta è probabilmente legata al fatto che nel 2018 ricorre il 70esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione.

Il principio di uguaglianza è sancito nell’articolo 3 della Carta.

Ai maturandi è stato chiesto di analizzarlo e commentarlo anche “in relazione alla storia recente”.

Inoltre, nella traccia dell’esame si sottolinea la distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale. Entrambe fanno riferimento allo stesso principio cardine, l’uguaglianza, ma esprimono due diversi modi di interpretarlo.

Nell’articolo 3 della Costituzione vengono affermati sia il principio di uguaglianza formale sia il principio di uguaglianza sostanziale.

L’articolo è composto da due commi, ossia due capoversi. Nel primo è sancita l’uguaglianza formale, nel secondo l’uguaglianza sostanziale.

Il primo comma recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Qui la Costituzione sancisce, in altre parole, che tutti i cittadini sono soggetti in modo uguale alle legge e vieta di operare discriminazioni di stampo sessuale, razziale, linguistico, religioso, politico e sociale.

Con questo comma i padri costituenti vollero innanzitutto imporre al parlamento il divieto di adottare leggi che creino situazione di disparità di trattamento tra i cittadini.

Significa, appunto, che tutti i cittadini sono formalmente uguali davanti alla legge.

La previsione oggi può sembrare scontata, ma è bene ricordare che quando la Costituzione fu scritta si veniva dal regime fascista, che nel 1938 aveva promulgato le leggi razziali.

È perché esiste questo comma che la recente proposta del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha prospettato un censimento dei Rom che vivono in Italia, è stata giudicata da molti commentatori come incostituzionale.

Secondo la Costituzione, però, dire che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge non basta. Ed è qui che entra in gioco il principio di uguaglianza sostanziale.

Il secondo comma dell’articolo 3 afferma: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Qui la Carta chiede al parlamento di compiere un passo in più: di non limitarsi, cioè, a fare leggi generali e astratte, che non creino discriminazioni, ma anche a operare affinché eventuali discriminazioni in atto cessino o siano prevenute.

Si spiegano così le norme speciali che talvolta sono state adottate in favore di alcune categorie di cittadini, ad esempio i diversamente abili o alcune minoranze.

In questo caso, sì, la legge può disporre un trattamento diverso per alcuni cittadini rispetto ad altri. Il punto è che questo diverso trattamento deve essere finalizzato ad annullare o almeno ridurre eventuali condizioni di discriminazione.

In altre parole, oltre a essere uguali davanti alla legge a livello formale o teorico,  i cittadini devono essere anche uguali nella sostanza ossia effettivamente.

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