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    Appalti pubblici: cosa cambia con il decreto Sblocca Cantieri

    Il vicepremier leghista Matteo Salvini. Credit: Marco BERTORELLO / AFP
    Di Claudia D'Urso
    Pubblicato il 4 Giu. 2019 alle 12:30 Aggiornato il 5 Giu. 2019 alle 10:09

    Sblocca Cantieri decreto | Novità appalti pubblici | Cosa cambia | Polemiche | Regolamento

    SBLOCCA CANTIERI DECRETO – Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 marzo il decreto Sblocca Cantieri, dal titolo “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”, inserendo nel testo composto da soli cinque articoli la clausola del “salvo intese” per poter apportare modifiche anche successivamente sugli attuali punti di discordia tra le forze politiche di maggioranza

    Sblocca cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Le polemiche

    Il decreto Sblocca-cantieri è al momento fermo al Senato ed è il nuovo tema su cui si gioca una guerra tra alleati a suon di emendamenti.

    La Lega ha presentato il 30 maggio 2019 un emendamento che sospende per due anni buona parte del codice degli appalti del 2016. È a firma della senatrice Simona Pergreffi, ma l’input è di Matteo Salvini in persona, che però non ne aveva informato il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

    Il 4 giugno è stato raggiunto un accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle sul Decreto Sblocca Cantieri.

    TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

    Si tratta di una proposta di modifica al dl sblocca-cantieri arrivata dopo la riunione di governo per decidere gli emendamenti governativi al provvedimento, ragione per cui il premier Giuseppe Conte aveva chiesto un chiarimento alle due forze di maggioranza. A questo punto il decreto sblocca cantieri rischia di non tagliare il traguardo. I tempi per l’approvazione infatti sono strettissimi: 17 giugno 2019 la deadline, ma il dl deve passare anche alla Camera. Il sospetto che aleggia ora a Palazzo Chigi è che la Lega stia cercando un casus belli per rompere, e lo sblocca cantieri, col suo percorso accidentato, potrebbe essere la misura giusta per far saltare il banco.

    Sblocca cantieri decreto | Di cosa si tratta

    Le novità più rilevanti che interessano gli operatori del settore riguardano in primo luogo l’abbandono del sistema di regolazione delle fonti di soft law, vale a dire le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di natura vincolante e non vincolante, considerate in diritto amministrativo come atti amministrativi generali ed utilizzate da ciascuna stazione appaltante come strumento posto a garanzia dell’omogeneità di prassi.

    Ritornerà quindi in auge il vecchio sistema del regolamento unico di attuazione, che nel previgente codice degli appalti pubblici consisteva in un lungo apparato di norme contenute nel D.P.R. 107/2010, all’epoca emanato ben 4 anni dopo il d.lgs. 163/2006.

    Sblocca Cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Regolamento

    Il nuovo regolamento unico di attuazione, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri.

    Al fine di non incorrere in situazioni di incertezza giuridica le linee guida ANAC saranno oggetto di abrogazione e cesseranno quindi di avere efficacia soltanto nel momento in cui sarà adottato il nuovo DPCM.

    La competenza della regolazione secondaria viene quindi dismessa dall’ANAC per essere conferita alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale assumerà la cabina di regia di un complesso sistema che richiede importanti interventi di semplificazione da parte dei tecnici esperti. Le fonti secondarie del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016 saranno quindi inserite all’interno di un unico testo di legge.

    Sblocca Cantieri | Appalti pubblici novità | Procedimento

    Il regolamento riguarderà le seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.

    Altra novità rilevante che interessa il mondo del contenzioso amministrativo consiste nella completa revisione del rito super accelerato, già protagonista di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in cui veniva ribadita la compatibilità del rito con le direttive europee, attesa la necessità da parte di ciascun operatore economico di venire a immediata conoscenza dei motivi di esclusione circa il provvedimento di ammissione/esclusione ad oggetto di eventuale impugnazione.

    Il T.A.R. Torino aveva infatti recentemente inteso porre il rito incriminato al vaglio dell’organo sovranazionale con un’ordinanza di rinvio pregiudiziale, per constatare l’eventuale contrasto con la normativa europea. L’onere di immediata impugnazione per ciascuna impresa partecipante alla gara doveva avvenire entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, a pena di decadenza. A decorrere da questo ultimo termine non poteva infatti essere fatta valere alcuna illegittimità derivata, vale a dire degli atti eventualmente emanati medio-tempore.

    Sblocca cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Gli appalti

    Con il nuovo decreto Sblocca Cantieri viene quindi eliminato il rito dell’ora o mai più: abrogati i commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. Fermo restando i termini dimezzati che concernono il rito speciale in materia di appalti, non vi sarà pertanto alcuna preclusione circa l’impugnazione degli atti successivamente emanati ai provvedimenti di ammissione/esclusione, resi in pregiudizio dell’interesse pretensivo di ciascun operatore economico all’ottenimento del “bene della vita”, vale a dire l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

    La norma era stata posta all’interno del codice proprio al fine di deflazionare il consistente contenzioso amministrativo in materia di appalti, oberato da continui ricorsi delle imprese partecipanti alle gare. Viene inoltre abrogato il comma 8-bis, che prevedeva in caso di emanazione di misure di natura cautelare, da parte del giudice, la sottoposizione del ricorrente all’obbligo della prestazione di una garanzia, anche di tipo fideiussoria, pari ad un importo commisurato all’appalto.

    Sblocca cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Semplificazione

    La nuova direzione assunta dal Governo può quindi definirsi come tesa ad assicurare una maggiore semplificazione dell’iter processuale per le imprese e ad attrarre maggiori investimenti, a discapito di un contenzioso reso del tutto svilito da una domanda di tutela sempre più crescente. In tema di commissioni di gara, il governo giallo-verde sacrifica nuovamente la trasparenza attribuendo a ciascuna stazione appaltante la facoltà di poterne nominare direttamente i suoi membri in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo tenuto dall’ANAC.

    È bene ribadire in questa sede che il compito di ciascuna commissione di gara consiste nella vigilanza dell’imparzialità e del buon andamento di ciascuna pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. L’attribuzione in via diretta circa gli incarichi ai commissari di gara denota quindi maggiore celerità in caso di indisponibilità dei commissari “ordinari”, attribuendo maggiore potere discrezionale nei confronti di ciascuna stazione appaltante.

    Sblocca cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Modifiche

    Si segnalano inoltre anche le seguenti modifiche:

    1) in conformità con la nuova legge di bilancio, si modifica l’art. 36 riguardante la disciplina delle procedure sotto soglia, innalzando per il settore lavori la soglia da 40.000 euro a 150,000 euro, in caso di affidamento diretto, con un obbligo di consultazione di almeno tre operatori economici;

    2) la sostituzione del Documento di Gara Unico Europeo con formulari standard in caso di soggetti che si avvalgono di mercati elettronici o che gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture;

    3) l’eliminazione, nel subappalto, dell’indicazione della terna con la conferma, invece, del tetto della percentuale del 30 per cento, al fine di porre termine alle infrazioni accertate dalla Commissione Europea con la recente lettera di messa in mora;

    4) la facoltà di un esame preventivo delle offerte economiche alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, se previsto nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura;

    5) all’art. 80, comma 4, viene inserito un ulteriore periodo, in cui si conferisce maggiore potere discrezionale a ciascuna stazione appaltante nel comminare provvedimenti di esclusione in caso di gravi illeciti professionali. In particolare in caso di inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, previa dimostrazione con mezzi adeguati;

    6) lo scorrimento della graduatoria dei soggetti partecipanti alla procedura di affidamento, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto della precedente impresa aggiudicataria, al fine di stipulare un nuovo contratto e sancirne così il subentro.

    Sblocca cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Procedure di gara

    In conclusione, le modifiche concernenti il codice degli appalti, così come presentate  innanzi al Consiglio dei Ministri, appaiono del tutto ingenti e significative nonché volte ad una maggiore semplificazione delle procedure di gara. Non soltanto viene conferito un maggiore ampliamento di potere discrezionale nei confronti di ciascuna stazione appaltante in caso di affidamento diretto dei lavori fino alla soglia dei 150,000 mila euro, così come annunciato lo scorso gennaio nella legge di bilancio, ma si prevede anche l’abolizione del rito super accelerato ed un ritorno al vecchio regolamento unico di attuazione.

    La riattivazione di un sistema senza alcuna preclusione in ambito processuale per i termini di impugnazione dei provvedimenti pregiudizievoli alla partecipazione degli operatori economici, sembra quindi essere posto in ossequio al principio del favor partecipationis. Un meccanismo pro-concorrenziale reso però a discapito di un sistema di giustizia del tutto oberato di ricorsi amministrativi che rallentano il procedimento delle procedure di affidamento.

    La nomina diretta dei commissari di gara da parte di ciascuna stazione appaltante si rende inoltre del tutto labile se posto in un mondo, come quello degli appalti, ove proliferano i reati di corruzione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta. I principi dell’azione amministrativa cui deve conformarsi ciascuna stazione appaltante restano sempre quelli di legalità, trasparenza, nonché buon andamento e imparzialità.

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