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La riforma costituzionale è (quasi) legge

Con 367 voti a favore e 7 contrari, il 12 aprile 2016 è stata votata in via definitiva dalla camera la riforma costituzionale. A ottobre il referendum popolare

Di TPI
Pubblicato il 13 Apr. 2016 alle 09:12

Con 367 voti a favore e 7 contrari, il 12 aprile 2016 è stata votata in via definitiva dalla camera la riforma costituzionale, il cosiddetto ddl Boschi. Dal momento che la legge non ha ottenuto la maggioranza dei 2/3, a ottobre la legge verrà sottoposta a referendum popolare, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione. In aula al momento del voto sono rimasti solo i deputati della maggioranza e quelli di Ala, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie, di Denis Verdini, gli altri sono usciti dopo le dichiarazioni di voto. 

ITER: la legge che reca il titolo “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione” è stato presentato per la prima volta in aula l’8 aprile 2014 per poi essere approvato in prima lettura dal senato l’8 agosto dello stesso anno. Il testo è così passato per la seconda approvazione alla camera, e approvato il 10 marzo 2015 per poi essere trasferito da un ramo all’altro del parlamento dal momento che l’articolo 138 della costituzione stabilisce che le leggi di revisione costituzionale debbano essere “adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi”. L’iter è così proseguito: approvazione in senato il 13 ottobre 2015, alla camera l’11 gennaio 2016, e di nuovo 20 gennaio 2016 senato e infine l’approvazione definitiva alla camera il 12 aprile 2016. 

Cosa prevede la riforma costituzionale nel dettaglio: 

FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO – solo la camera dei deputati avrà il rapporto fiduciario con il governo e solo la camera voterà le leggi. Il senato è chiamato a votare solo in alcuni casi specifici ovvero per leggi che regolano i rapporti dello stato con l’Unione europea e gli enti territoriali, per le leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali e quelle che riguardano i referendum popolari. Inoltre solo la camera dei deputati potrà essere sciolta dal presidente della repubblica e non sarà più il presidente del senato bensì quello della camera la seconda carica dello stato, che farà le veci del presidente della repubblica in sua assenza.  

COME CAMBIA IL SENATO – il senato delle autonomie sarà un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali. Sarà composto da 100 membri, novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali – tra cui 21 sindaci – e cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Non è prevista alcuna indennità aggiuntiva per i senatori, dal momento che percepiscono già un’indennità che deriva dalla loro carica elettiva nell’ente territoriale. Sarà una legge elettorale a stabilire come di fatto verranno eletti i 95 senatori. 

SENATORI A VITA – i senatori a vita saranno solo gli ex presidenti della repubblica. Il presidente della repubblica avrà il diritto di nominare 5 senatori di nomina presidenziale che rimarranno in carica 7 anni e non potranno essere rinominati. Gli attuali senatori a vita, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Renzo Piano e Mario Monti manterranno il loro posto. 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – con la riforma costituzionale cambia l’elezione del presidente della repubblica, che sarà eletto solo da deputati e senatori senza i delegati regionali (dal momento che gli stessi senatori sono espressione degli enti territoriali). Cambiano anche i quorum per l’elezione: ai primi tre scrutini servirà la maggioranza dei 2/3, dal quarto al sesto i 3/5 degli aventi diritto e dal sesto i 3/5 dei votanti. 

REFERENDUM – verranno introdotti due nuovi tipi di referendum, quello propositivo e quello di indirizzo. Per le leggi di iniziativa popolare saranno necessarie 150mila firme. 

RIFORMA DEL TITOLO V – viene eliminata la competenza legislativa concorrente tra stato e regioni e trasferisce allo stato alcune materie che finora facevano parte della competenza concorrente, attualmente prevista dall’articolo 117 della costituzione, che ripartisce le competenze legislative in esclusive dello stato ed esclusive delle regioni, oltre a quelle concorrenti tra stato e regioni.

ABOLIZIONE PROVINCE E CNEL – il ddl Boschi ha sancito l’abolizione delle province, lasciando come enti territoriali solo i comuni, le città metropolitane e le regioni .Anche il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro viene abolito.

La riforma costituzionale in breve: 

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