Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Menu
Home » News

Che cos’è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Credit: AFP
Di Cristiana Mastronicola
Pubblicato il 20 Feb. 2019 alle 07:30 Aggiornato il 26 Feb. 2019 alle 18:33

Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato il 2 ottobre 2018 con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Locri, verte sulla gestione dei finanziamenti erogati per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico al Comune calabrese, in provincia di Reggio Calabria (chi è Domenico Lucano).

Il reato di immigrazione clandestina

Il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, meglio conosciuto come reato di immigrazione clandestina, è stato introdotto in Italia nel 2009 con la legge numero 94.

In particolare, la legge 94 ha inserito questo reato in una precedente legge del 1998 (decreto legislativo 1998/286).

Il reato di immigrazione clandestina è disciplinato dall’articolo 10-bis del decreto legislativo 1998/286.

La norma prevede che lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, violando le disposizioni di legge, è punito con una ammenda da 5mila a 10mila euro.

La legge non prevede l’adozione di forme limitative della libertà personale, come l’arresto o il fermo di polizia, ma solo il pagamento dell’ammenda.

Il reato apre a un processo, anche se vige comunque la possibilità di espulsione immediata, molto spesso intimata formalmente, ma scarsamente applicata a causa del costo elevato della sua esecuzione e della scarsità delle relative risorse a disposizione.

Il reato non comporta l’espulsione immediata, che era stabilito invece nella legge Turco-Napolitano del 1998. Gli irregolari vengono rinchiusi, infatti, nei centri di identificazione ed espulsione.

La legge 94 del 2 luglio 2009 che introduce in Italia il reato di immigrazione illegale ha suscitato diverse critiche. Alcuni intellettuali, tra cui Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Moni Ovadia, ma anche Dacia Maraini, Dario Fo e Franca Rame hanno firmato un “Appello contro il ritorno delle leggi razziali in Europa”.

“È stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non più gli ebrei bensì la popolazione degli immigrati irregolari, che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali”, si legge nell’appello.

Ma anche diversi giuristi, tra i quali Stefano Rodotà, Armando Spataro e Gustavo Zagrebelsky, hanno firmato un “Appello contro l’introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti”, lamentando l’uso simbolico della sanzione penale, la criminalizzazione di mere condizioni personali e profili di illegittimità costituzionale.

I giuristi hanno sottolineato come la norma sia priva di fondamento giustificativo, in quanto si sovrappone del tutto alla misura amministrativa dell’espulsione dello straniero; la sanzione penale, in quanto extrema ratio andrebbe al contrario utilizzata solo in mancanza di altri strumenti legali idonei.

Inoltre la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2007) ha negato che la condizione di migrante irregolare possa costituire base di pericolosità sociale in sé. La norma si connoterebbe pertanto come discriminazione ratione subiecti, in contrasto con la garanzia costituzionale di punibilità penale solo per fatti materiali e non per condizioni individuali.

E infine l’introduzione del nuovo reato aggrava l’inefficienza del sistema penale (e dei giudici di pace), senza produrre una reale utilità sociale.

Nonostante le critiche, la norma è comunque diventata legge dello Stato. La Corte Costituzionale, con sentenza del 5 luglio 2010 n. 249, ha dichiarato illegittima l’aggravante della clandestinità sotto il profilo del principio di uguaglianza e del principio di responsabilità personale penale – ragionevolezza.

Con sentenza n. 250/2010, sempre la Corte costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità del reato cosiddetto di “clandestinità”, perché una scelta rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore.

Il favoreggiamento

Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, non è accusato di immigrazione clandestina (del resto, ciò non sarebbe nemmeno possibile per il semplice fatto che Lucano è di nazionalità italiana), ma di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il favoreggiamento personale è regolato all’art 378 del codice penale e si configura nel momento in cui un soggetto aiuta un secondo soggetto, accusato di un qualsivoglia reato, favorendo che si sottragga alla giustizia, nascondendolo o inquinando le prove del reato commesso.

La pena è commisurata alla pena commessa da chi viene spalleggiato: può arrivare fino ad un massimo di quattro anni di reclusione, non meno di due in certuni casi, o può costituirsi solo di una multa pecuniaria.

Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è punito in Italia ai sensi dell’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione del 1998 (Decreto legislativo 286/1998), come modificato dalla legge Bossi-Fini del 2002.

La norma prevede che chiunque “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15mila euro per ogni persona”.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono invece reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Leggi l'articolo originale su TPI.it
Mostra tutto
Exit mobile version