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Cosa cambia per l’assegno di divorzio dopo la storica sentenza della Cassazione

Il parametro non sarà più quello del tenore di vita matrimoniale, ma quello dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge

Di TPI
Pubblicato il 11 Mag. 2017 alle 11:05

Con una sentenza rivoluzionaria depositata il 10 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha interpretato per la prima volta in modo differente il parametro stabilito dalla legge per l’assegno di divorzio, il contributo economico dovuto in alcuni casi all’ex coniuge dopo lo scioglimento definitivo del matrimonio.

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Fino a oggi questo contributo era calcolato sulla base del tenore di vita matrimoniale, che doveva essere mantenuto dall’ex coniuge anche dopo il divorzio. Con la sentenza numero 11504 del 2017, la Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno deve basarsi sulla valutazione dell’indipendenza economica dell’ex coniuge che ne fa eventualmente richiesta.

La sentenza scaturisce dalla causa di divorzio tra Vittorio Grilli, ex ministro all’economia del governo Monti, e l’ex moglie, un’imprenditrice americana. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso con cui la donna chiedeva l’assegno di divorzio, già negatole in Appello di Milano nel 2014.

I giudici sostengono che vi sia la necessità di superare “la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’” e hanno sottolineato come nella nostra società il matrimonio sia ormai riconosciuto come “atto di libertà e di autoresponsabilità”.

In altre parole, la Corte ha ritenuto che non sia configurabile “un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

L’assegno sarà riconoscibile solo nel caso di accertata mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e solo nei limiti dell’“indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge che lo richiede.

I principali indici per valutare l’autosufficienza sono secondo la Corte il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti mobiliari e immobiliari, ma anche le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

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