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Cassazione, per assegno del divorzio conta il contributo fornito alla famiglia

Di Anna Ditta
Pubblicato il 11 Lug. 2018 alle 17:19

Dopo la storica sentenza della Cassazione che ha escluso il parametro del tenore di vita precedente per stabilire l’entità dell’assegno dovuto all’ex partner in caso di divorzio, oggi un nuovo pronunciamento chiarisce su che basi questo debba essere calcolato.

In particolare, la nuova sentenza depositata oggi, 11 luglio, stabilisce che bisogna tenere conto del “contributo fornito alla conduzione della vita familiare”.

Questo – spiegano i giudici delle  sezioni unite civili in una nota – “costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.

Per questo è necessario tenerne conto nello stabilire l’assegno di divorzio.

“All’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa”, spiega la Cassazione. Dunque, “ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.

“Il parametro così indicato”, prosegue la nota, “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.

La decisione della Suprema Corte era attesa dal 10 aprile scorso, quando in udienza pubblica era stata discussa la questione giurisprudenziale emersa dopo che, con la sentenza sul divorzio dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli, era stato escluso il parametro del “tenore di vita” da quelli fondanti il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

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