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    Covid, la Corte costituzionale salva l’obbligo vaccinale: ricorsi inammissibili e non fondati

    Di Marco Nepi
    Pubblicato il 2 Dic. 2022 alle 12:42

    Covid, la Corte costituzionale salva l’obbligo vaccinale: ricorsi inammissibili e non fondati

    La Corte costituzionale affonda i ricorsi contro l’obbligo vaccinale anti-Covid, introdotto l’anno scorso per gli over 50 e alcune categorie professionali, tra cui gli operatori sanitari. La decisione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio, in cui i giudici hanno esaminato le questioni sollevate dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con ben 11 ordinanze diverse. Tutte le questioni, che riguardavano la legittimità dell’obbligo, la proporzionalità delle sanzioni e anche la sicurezza dei vaccini, sono state giudicate non fondate e inammissibili dalla Consulta. Lo stop ai ricorsi è stato annunciato mentre scattano le sanzioni per i quasi due milioni di italiani che erano tenuti a vaccinarsi e non l’hanno fatto. Sono infatti scaduti i 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale, imposto dal governo Draghi. Professori, operatori sanitari, membri forze dell’ordine e over 50 che non si sono vaccinati saranno tenuti a pagare multe pari a 100 euro a testa, anche se il ministro della Salute Schillaci frena. “Allo Stato richiedere queste multe potrebbe costare più di quanto incasserebbe”, ha detto l’ex rettore dell’università Tor Vergata.

    Nella sua decisione, la Corte costituzione ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte adottate dal legislatore sull’obbligo imposto in periodo pandemico al personale sanitario. Inoltre ha ritenuto inammissibile la questione relativa alla impossibilità, per gli operatori sanitari che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute infondate anche le questioni riguardanti la norma che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso.

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