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    Avvenire contro la pillola abortiva Ru486: “Le linee guida del Ministero violano la Costituzione”

    Di Marta Vigneri
    Pubblicato il 23 Ago. 2020 alle 19:04

    Avvenire contro la pillola abortiva Ru486

    Anche Avvenire si scaglia contro la pillola abortiva Ru486 affermando che le linee guida del ministero della Salute sull’aborto farmacologico violano la Costituzione. “La rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo”, si legge nell’analisi “Consultori e donne, la legge parla chiaro”. Le linee guida in questione annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e allungano il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza.

    Ma per il quotidiano della Cei, “coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva altera la disciplina in vigore”. “La legge 405 del 1975 che ha istituito i consultori indica la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento tra le loro funzioni”, sottolinea il giornale. “In tutti gli 8 articoli di cui si compone il testo l’interruzione di gravidanza non è mai prevista: si parla solo di contraccezione”, prosegue Avvenire. “È vero la prima legge che ha consentito, in un numero di casi (almeno formalmente) ristretto, l’interruzione volontaria della gravidanza è la 194 del 1978, varata dunque 3 anni dopo quella che ha istituito i consultori. Ma è altrettanto innegabile come anche questa seconda norma non abbia inteso chiedere la collaborazione di queste strutture per la soppressione del bimbo nel ventre della gestante. Anzi”. “I consultori familiari – si legge all’articolo 2 – assistono la donna in stato di gravidanza contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza”.

    “Proprio per raggiungere questo fine la norma dispone che le stesse strutture ‘possono avvalersi (…) della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita’”. “L’obiettivo pratico sembra ben chiaro: dal momento che le risorse economiche, anche allora, non bastavano a rimuovere i problemi in cui versavano e versano le gestanti, si dava e si dà la possibilità che i consultori si avvalgano della grande rete del volontariato, come quello grande e generoso che anima i Centri di aiuto alla vita”.

    “A fugare ogni dubbio circa le finalità di queste strutture – scrive ancora il quotidiano cattolico -, l’articolo 5 della stessa legge 194/78 dispone che esse, quando si trovano innanzi una donna che chiede l’interruzione volontaria della gravidanza, ’hanno il compito in ogni caso di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione di gravidanzà”. Inoltre, “qualora la donna si rivolgesse al proprio medico, questo dovrebbe informarla sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie”.

    “E quand’anche tutto ciò fallisse, non restando altro se non la soppressione del feto, la legge vietava e vieta al consultorio di fare da sé: l’aborto, infatti, può essere effettuato solo da una (diversa) struttura autorizzata. Alterare questa disciplina con una semplice circolare – come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva -, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente, darebbe vita a una violazione della Costituzione”, conclude Avvenire, a pochi giorni da una simile presa di posizione da parte dell’Osservatore Romano.

    L’aggiornamento delle nuove linee guida del Ministero arriva dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità pubblicato lo scorso 4 agosto, che raccomanda anche “di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento in questione”

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