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    La mafia è cambiata, ora va aggiornato anche il reato di associazione mafiosa

    Credit: Pixabay
    Di Vincenzo Musacchio
    Pubblicato il 1 Lug. 2020 alle 13:52

    Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis) fu introdotto nell’ordinamento penale italiano dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 (più conosciuta come legge “Rognoni-La Torre” dal nome dei promotori) e fu inserito nel titolo quinto della parte seconda del codice penale tra i delitti contro l’ordine pubblico. Fino ad allora, per contrastare le mafie si faceva ricorso all’art. 416 c.p. che puniva l’associazione per delinquere semplice. Quest’ultima norma penale, ovviamente, risultò ben presto sterile di fronte alla vastità, alle dimensioni del fenomeno mafioso e alle sue condotte specifiche.

    Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve n’erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all’applicazione dell’associazione per delinquere semplice. Il nuovo delitto prevedeva invece l’individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali ci si trovasse di fronte a un’associazione di stampo mafioso. Il legislatore dell’epoca, certamente all’avanguardia rispetto ai tempi, prese atto della tipica manifestazione del fenomeno mafioso, definendone per la prima volta i tratti specifici.

    Associazione mafiosa: il 416-bis oggi

    La definizione giuridica di associazione di stampo mafioso di cui al all’art. 416-bis si estrinseca nel seguente modo: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

    Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa un’associazione è quindi la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. Gli obiettivi sono: il compimento di delitti; acquisire il controllo o la gestione di attività economiche tra cui concessioni, autorizzazioni, appalti o altri servizi pubblici; procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri; limitare il libero esercizio del diritto di voto; procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali. Gli ultimi due obiettivi sono stati inseriti dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nell’ambito delle misure adottate a seguito delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

    L’art. 416-bis prevede anche la confisca dei beni, per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate. La legge 7 marzo 1996, n. 109 ha introdotto nell’ordinamento italiano la previsione del riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali assegnandoli a enti locali, associazioni o cooperative.

    La mafia è cambiata

    Il vigente 416-bis, come non è arduo comprendere, appare ormai superato dalle continue metamorfosi mafiose, per cui occorrerebbe una modifica urgente della norma penale. Modifica che tenga in considerazione come le nuove organizzazioni criminali possono agire senza l’uso della violenza ma ricorrendo alla corruzione o addirittura al traffico di influenze illecite. Questa evoluzione impone una modifica necessaria, poiché, di fatto, c’è uno spostamento dell’operatività dei sodalizi mafiosi da un contesto intimidatorio a uno prevalentemente corruttivo.

    La mafia moderna oggi è un “sistema criminale complesso” cioè un misto di potere di cui fanno parte esponenti della società civile che vanno dalla politica, all’economia, dalla finanza, alla pubblica amministrazione. Se non si mette mano ad un ammodernamento del 416-bis in tal senso, le azioni di polizia e magistratura saranno sempre più inadeguate a combattere quei sistemi criminali che non utilizzano più il metodo mafioso classico. Occorre una nuova fattispecie incriminatrice che punisca la rete di relazioni illecite fra apparati pubblici e crimine organizzato in forma stabile ed associata.

    Oggi al mafioso non occorre più minacciare o intimidire, gli basta chiedere per ottenere. A fronte di un esercizio sempre più ridotto e meno vistoso della violenza, si manifestano, invece, sempre più imponenti, diffusi ed estesi, fenomeni d’infiltrazione delle mafie in vasti settori economici, finanziari e delle pubbliche amministrazioni. Per cui il nuovo 416-bis dovrà consentire di collocare all’interno del “metodo mafioso” anche la corruzione in tutte le sue forme. Le nuove mafie possono indurre assoggettamento anche attraverso l’uso stabile e continuo del metodo corruttivo.

    La corruzione ormai è la stella polare seguita da quasi tutte le mafie per raggiungere i propri scopi criminali. Sono convinto che non comprendere le forme di corruzione nel concetto di metodo mafioso del nuovo 416-bis sia un errore che stiamo già pagando e che pagheremo a caro prezzo. È necessario un salto di qualità normativa adeguato alle continue evoluzioni mafiose. La nuova mafia, inoltre, non è più limitata solo a contesti geografici nazionali, è diventata un fenomeno pervasivo, che estende i suoi tentacoli anche a livello sovranazionale. C’è bisogno dunque di compenetrare nella nuova norma penale le novità sulle recenti forme di riciclaggio, sui rapporti con la pubblica amministrazione, sulle nuove fisionomie di corruzione e sul traffico di influenze illecite.

    Aggiornare il 416-bis

    Non si può delimitare la criminalità organizzata senza abbinarla a sistemi criminali complessi dove la corruzione diventa il collante e dove gli obiettivi sono quelli di condizionamento di circuiti istituzionali e amministrativi e di circuiti economici e finanziari non solo nazionali ma anche internazionali. Il vero problema è quello di trovare elementi conformi all’attualità per definire il metodo mafioso: questa sarebbe la vera svolta per la creazione della nuova norma penale.

    La forza dell’intimidazione oggi è anche di tipo induttivo, non mediante azione diretta, ma secondo modalità idonee a influire la volontà della vittima, ed ottenere, di conseguenza, la cooperazione. Tali modifiche per essere pienamente efficaci quindi dovrebbero avere anche una valenza in ambito europeo. Sfruttando il retroterra modificato ad hoc offerto dalla previsione delittuosa dell’associazione per delinquere di tipo mafioso contenuta nell’art. 416-bis c.p. occorrerebbe riproporre sia i connotati della forza di intimidazione attiva sia induttiva e rendere penalmente rilevante la capacità della associazione di incidere sul sistema economico, amministrativo, elettorale e dei servizi pubblici.

    Indispensabile, anche a livello europeo, è l’esigenza del contrasto al fenomeno criminale attraverso strategie di tipo orizzontale che interrompano i nessi fra criminalità organizzata e corruzione con peculiare riferimento alle responsabilità dei colletti bianchi nel consolidamento del fenomeno. L’importanza dell’aspetto economico deriva dalla diffusione capillare nel contesto europeo delle infiltrazioni mafiose.

    Sarà necessario impedire che imprese legate alle “mafie” partecipino a gare o appalti pubblici anche oltre confine. L’applicazione del nuovo art. 416-bis dovrà estendersi non tanto alle mafie tradizionali quanto proprio a quelle organizzazioni criminali non connotate dai tratti più tradizionali della criminalità mafiosa, ma dedite a pratiche corruttive e all’infiltrazione nel sistema economico degli appalti pubblici, partecipato da una moltitudine di funzionari pubblici, imprenditori, liberi professionisti che non appartengono alla tipologia del mafioso tipico (cioè quello che usa mezzi violenti) ma che fanno parte invece di quella che è spesso definita, “area grigia” e cioè di coloro che non disdegnano, per convenienza e opportunismo, il contatto con la criminalità organizzata.

    La persistenza di “colletti bianchi” nelle organizzazioni mafiose sta determinando una modifica fattuale delle modalità tipiche del “metodo mafioso”, non tanto nella sua accezione più rigorosa facente leva sullo “sfruttamento” da parte degli appartenenti all’associazione della “fama criminale” già acquisita dalla stessa in ragione di un passato in cui essa ha impiegato azioni violente per conseguire i propri scopi, quanto nell’uso di strumenti di assoggettamento (es. corruzione) senza dover far ricorso ad alcun atto di intimidazione concreta. Credo quindi sia arrivato il momento di riaprire il dibattito dottrinario sull’opportunità di modificare l’attuale 416-bis a livello nazionale e di pensare di introdurlo in una normativa europea in materia di lotta al crimine organizzato promuovendo l’armonizzazione e la cooperazione giudiziaria nei singoli Stati membri dell’Unione europea.

    Progetto di modifica dell’associazione per delinquere di stampo mafioso in ambito nazionale ed europeo

    Creare una fattispecie incriminatrice che preveda:
    A) La consistenza minima dell’associazione e l’organizzazione minima di uomini e di mezzi idonei rispetto allo scopo.
    B) La finalità di guadagno-vantaggio economico finanziario anche in relazione alle tipologie d’infiltrazione nell’economia (es. appalti e sovvenzioni pubbliche).
    C) Il metodo mafioso contenga l’agire sistematicamente illecito combinato con il riferimento alla ordinaria ricorrenza di modalità corruttive quale collante dell’intimidazione induttiva.

    D) L’armonizzazione delle legislazioni attorno all’incriminazione di un modello di comportamento il cui disvalore è largamente percepito nei diversi contesti nazionali ed europei come la alterazione delle “regole del gioco” dell’economia di mercato mediante dinamiche sia violente o intimidatorie, sia corruttive, valorizzando il carattere transnazionale dell’organizzazione.
    E) L’elaborazione di una fattispecie incriminatrice in cui le manifestazioni della mafiosità possono consumarsi in un territorio di uno Stato membro ed essere perseguibili e punibili in qualsiasi altro contesto territoriale europeo.
    F) La stesura di una autonoma fattispecie incriminatrice che punisca il cd. concorso esterno anche a livello europeo.

    La nuova norma dovrà giocoforza punire quelle condotte di sostegno o contiguità rispetto ad organizzazioni criminali, non solo di chi ne fa attivamente parte, ma anche di chi partecipa alla preparazione o alla realizzazione di qualsiasi attività lecita dell’organizzazione criminale, e di chi partecipa a qualsiasi decisione nel quadro delle attività dell’organizzazione criminale con la consapevolezza di contribuire agli obiettivi della stessa.

    L’insieme di tali modifiche dovrebbe costituire oggi il punto di partenza dell’azione politica a livello nazionale ed europeo, nella prospettiva di “risolvere” una grande questione, quale l’esistenza transnazionale di organizzazioni mafiose evolute, pervasive e persistenti in qualsiasi parte del mondo. Se non ci sarà nel breve periodo una radicale riforma in tal senso, le mafie potrebbero diventare molto presto invincibili.

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