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    Taglio dei parlamentari, l’esperto a TPI: “Elezioni subito? La riforma sarebbe inapplicabile”

    Credit: Ansa

    Poiché l'approvazione della riforma non si esaurirebbe con la deliberazione della Camera dei Deputati: sarebbe assolutamente impossibile applicarla a delle elezioni immediate

    Di Claudia D'Urso
    Pubblicato il 23 Ago. 2019 alle 00:13 Aggiornato il 23 Ago. 2019 alle 00:17

    Taglio parlamentari, esperto a TPI: “Elezioni subito? Riforma inapplicabile”

    La riforma costituzionale del taglio dei parlamentari sta divenendo in questi giorni di crisi di governo un argomento cruciale e dal quale dipenderà anche un’eventuale coalizione di maggioranza tra il Pd e il M5S. Per capirne meglio le sfumature, TPI ha intervistato Fabio Pagano, avvocato e esperto di diritto costituzionale.

    In cosa consiste la riforma costituzionale in atto?

    La proposta di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari modifica gli art. 56, 57 e 59 della Carta fondamentale ed è volta, essenzialmente, ad operare una corposa riduzione del numero dei Deputati e dei Senatori. Attualmente si tratta di un numero complessivo di 630 deputati e 315 senatori compresi i parlamentari eletti nella circoscrizione estero (dodici alla camera e sei al senato).

    La riforma costituzionale opera una significativa riduzione del loro numero prevedendo complessivamente 400 deputati e 200 senatori, compresi 8 deputati e 4 senatori eletti nella circoscrizione estero. Assumendo il dato riportato nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, la proposta di legge costituzionale determinerà , quindi, per ciascuno dei due rami del Parlamento, una diminuzione pari – in termini percentuali – al 36,5 per cento degli attuali componenti elettivi. A seguito di questa modifica costituzionale muterà il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto.

    Per la Camera dei Deputati tale rapporto aumenterà da 96.006 a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore crescerà, a sua volta, da 188.424 a 302.420. L’intento della riforma è principalmente quello di operare una sensibile riduzione dei costi della politica e del Parlamento. Allo stesso tempo, la corposa diminuzione del numero dei deputati e dei senatori dovrebbe favorire, secondo i promotori della proposta un miglioramento del processo decisionale delle Camere.

    Quali sono i tempi tecnici per un’eventuale approvazione con la crisi di governo in fieri?

    Il procedimento di approvazione della riforma, che non è stato ancora completato, è quello previsto dall’art. 138 della Costituzione per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali. È appena il caso di rammentare che in forza del suddetto art. 138 si richiede una doppia deliberazione da parte di Camera e Senato a distanza non inferiore di tre mesi, e che nella seconda deliberazione, è richiesto il raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta, oppure quello dei due terzi dei componenti di ciascuna camera.

    Nel caso in cui l’approvazione avvenga a maggioranza assoluta, entro tre mesi un quinto dei membri di ciascuna camera, 500mila elettori o cinque Consigli regionali possono promuovere un referendum confermativo nei confronti della legge costituzionale che, per entrare in vigore, deve essere approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

    La riforma del numero dei parlamentari è stata approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati ed in seconda deliberazione dal Senato della Repubblica l’11 luglio scorso con la maggioranza assoluta. Manca ancora la deliberazione della Camera dei deputati, ma ciò non è sufficiente per concludere il suo iter di approvazione.

    Non essendosi registrata l’approvazione a maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione al Senato della Repubblica in ogni caso, anche dopo l’eventuale approvazione della Camera, si dovrà procedere alla pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale, (si tratta di una c.d. “Pubblicazione anomala”), e poi attendere che decorrano i tre mesi previsti dalla Costituzione per promuovere il referendum confermativo e non è certo escluso che questo possa essere richiesto.

    Se il Presidente Mattarella dovesse sciogliere le Camere al fine di indire nuove elezioni, sarebbe plausibile che la riforma vada in porto in tempi brevi?

    Se questi sono i tempi di approvazione della legge di revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari c’è da chiedersi se sia realmente possibile una sua celere approvazione prima di un eventuale scioglimento delle Camere e, quindi, della celebrazione di nuove elezioni, come pure invocato da alcune forze politiche in questi giorni.

    La stessa legge costituzionale prevede che la riforma si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento successivo alla sua approvazione e comunque non prima di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Poiché l’approvazione della riforma, come già detto prima, non si esaurirebbe con la deliberazione della Camera dei Deputati e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovendosi attendere ben tre mesi per l’eventuale richiesta di referendum, sarebbe assolutamente impossibile applicarla a delle elezioni da celebrare immediatamente dopo la sua approvazione in seconda deliberazione da parte della Camera.

    Tra l’altro, una volta approvata definitivamente la riforma, anche a seguito dell’eventuale celebrazione del referendum confermativo, si dovrebbe comune procedere alla modifica della legge elettorale vigente per operare gli adeguamenti necessari.

    Si tratterebbe più che altro di “aggiustamenti” ma anche questi richiedono del tempo. Inoltre si dovrebbe procedere alla rideterminazione dei collegi elettorali per adeguarne il numero e la composizione alla riduzione dei Parlamentari. Insomma, è difficile immaginare che la riforma dei parlamentari possa essere approvata in seconda deliberazione alla Camera per poi procedere in tempi brevi alla celebrazione di nuove elezioni che si dovrebbero svolgere sulla base del taglio dei parlamentari.

    Piuttosto, si rischierebbe di andare alle elezioni senza che la riforma costituzionale, ancor che venga approvata in seconda deliberazione alla Camera, abbia completato il proprio iter di formazione e abbia avuto una concreta applicazione.

    Pertanto, ci si troverebbe davanti ad un nuovo Parlamento eletto sulla base dell’attuale disciplina costituzionale ma mentre è in corso di perfezionamento l’iter di approvazione di una riforma che incide sensibilmente sulla sua composizione. Evenienza, quest’ultima, che da un punto di vista non solo giuridico ma anche politico-istituzionale mi sembra da scongiurare.

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