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    Cosa significa “accettare con riserva”: l’iter per la formazione del governo

    Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Giuseppe Conte.

    Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Giuseppe Conti, il quale ha accettato con riserva. Ecco cosa significa e quali sono i prossimi passaggio per la formazione del governo

    Di Laura Melissari
    Pubblicato il 23 Mag. 2018 alle 17:33 Aggiornato il 12 Set. 2019 alle 02:23

    Oggi pomeriggio, 23 maggio 2018, il presidente della Repubblica ha conferito l’incarico a Giuseppe Conte, il premier indicato da Lega e Movimento 5 stelle. Qui un profilo di Giuseppe Conte, alla luce delle ultime polemiche sul suo curriculum. 

    Ma nel concreto, quali passaggi ci aspettano adesso? Quand’è che avremo un nuovo governo? 

    L’Italia è una Repubblica parlamentare, una forma di governo secondo la quale gli elettori eleggono il Parlamento, che a sua volta dà la fiducia a un esecutivo.

    Il conferimento dell’incarico

    Dopo l’incontro e il conferimento dell’incarico da parte del presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio incaricato accetta con riserva, e dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal Presidente della Repubblica per sciogliere la riserva, sia che abbia un esito positivo che negativo.

    Accettare con riserva significa che il premier incaricato si propone di fare opportune verifiche con le forze politiche rappresentate in Parlamento per poi presentarsi al Quirinale e scioglierla, in senso positivo o negativo.

    Nel 2008 Silvio Berlusconi accettò immediatamente l’incarico, senza riserva, comunicando immediatamente l’elenco dei ministri.

    Se le consultazioni andranno a buon fine, e ci sarà un governo in grado di ricevere la fiducia del Parlamento, il presidente della Repubblica emanerà tre decreti: quello di nomina del Presidente del Consiglio, controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, quello di nomina dei singoli ministri, controfirmato dal Presidente del Consiglio, e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente.

    L’art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.

    L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta.

    Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici.

    Il giuramento e la fiducia

    Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88.

    Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione).

    Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato.

    Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.

    Il presidente del consiglio giura con questa formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”.

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