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    Riforma del divorzio, la Camera approva le modifiche all’assegno al coniuge

    Di Laura Melissari
    Pubblicato il 15 Mag. 2019 alle 07:54 Aggiornato il 15 Mag. 2019 alle 07:55

    Riforma divorzio | La Camera dei deputati ha dato il via libera alla Camera alla proposta di legge sull’assegno di divorzio. Con 386 sì, 19 astensioni nessun contrario la proposta ora passa al Senato.

    La riforma prevedere che l’assegno di divorzio verrà cancellato nel caso in cui il richiedente contragga un nuovo matrimonio. In generale sarà legato non solo al reddito ma anche al patrimonio, all’età e alla condizione lavorativa.

    La proposta di legge è stata presentata dalla deputata del Partito democratico Alessia Morani.

    “Oggi il Parlamento ha compiuto un importante passo verso una realtà sociale che cambia, mantenendo fermi i principi di equità e solidarietà. Dopo anni di discussione sull’assegno divorzile, di dibattiti su quello che sarebbe stato il destino di chi divorzia, ma soprattutto dopo i pronunciamenti degli ultimi anni della Cassazione, abbiamo dato vita a una riforma indispensabile per la vita di donne e uomini”, è il commento la relatrice Morani.

    La proposta di legge parte dal fatto che non è da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell’assegno.

    La proposta votata in parlamento prevede modifiche all’articolo 5 della legge 898/1979 in materia di divorzio. Nello specifico, se riceverà l’approvazione del Senato, verrà stabilito che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze:

    • la durata del matrimonio

    • le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio

    • l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente

    • il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune

    • il patrimonio e il reddito netto di entrambi

    • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale

    • l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

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