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    Io, 17enne, vi dico: aboliamo l’ergastolo, il carcere a vita non serve e viola i diritti umani

    A differenza dell'Italia, tanti Paesi hanno abolito l'ergastolo, eppure la liceità della pena perpetua è ancora data per scontata nonostante i pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo

    Di Marco Nepi
    Pubblicato il 31 Mar. 2021 alle 10:02 Aggiornato il 27 Apr. 2024 alle 12:19

    ”E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l’ergastolo, che, privo com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”.

    E’ un giudizio netto, chiaro, senza possibilità di fraintendimento, quello dello statista Aldo Moro sull’ergastolo. E per quanto il tema possa essere spinoso, è bene affrontarlo, perché queste sue parole, che finirono come l’epistola di Seneca sulla schiavitù, cancellate cioè dai tempi, messe in una sorta di archivio storico, non perdono la loro attualità, tanto più che il sistema in cui ci troviamo a livello giudiziario è lo stesso di allora, si fonda sempre sul valore rieducativo della pena, per la tutela del contratto sociale.

    Altri Paesi, a differenza del nostro, hanno deciso di abolire l’ergastolo, tra cui Norvegia, Portogallo, Islanda, Brasile, Mongolia, mentre nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che tale pena viola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell’ordinamento che, non oltre i 26 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena.

    Se Beccaria obiettava, quando qualcuno osava difendere la pena di morte, che nessun uomo darebbe mai ad un altro la facoltà di privarlo della vita, giacché in primis tale diritto non è posseduto da noi esseri umani, tanto che darci il suicidio appare un atto contro la nostra stessa natura, e in secondo luogo anche se fosse da noi padroneggiato sarebbe davvero impensabile che qualcuno possa così darlo via: “Uccidimi qualora io faccia x” e anche nella remotissima e improbabilissima ipotesi in cui questo fosse possibile, sarebbe davvero giusto per un’entità che vuole insegnare a non commettere un determinato misfatto commetterne a sua volta uno identico?

    La risposta ce la diede già qualcuno ne “Dei delitti e delle pene” e la vexata quaestio è tanto più vexata quando ci si sposta sul tema dell’ergastolo, che Beccaria stesso presentava come valida alternativa alla pena capitale, nonché qualcosa di ancora più gravoso e punitivo: per la sua natura estensiva nel tempo, e non intensiva, risulta un exemplum tanto più efficace, siccome le persone sono costrette a constatare costantemente lo stato di schiavitù in cui è ridotto il reo per il resto dei suoi giorni.

    Qui sorgono alcune domande: è lecito dunque tutelare l’istituto della schiavitù per non tollerare quello della morte? E altresì è lecito proporre una pena ancora più grave di quella di morte? O ancora, e qui forse si presenta un argomentum incontrovertibile, perché fa leva sul carattere di contrarietà al sistema stesso che la prevede: non è in aperto contrasto con il senso di pena rieducativa, come faceva notare Moro nella citazione di cui sopra, dare una pena che non prevede alcuna possibilità di rieducazione perché chi la sconta non ha il diritto di tornare allo stato di libertà?

    E’ come se fosse una pena di morte diversa, ma non per questo più umana, giusta o addirittura ammissibile: il condannato dovrà passare tutti gli anni che gli restano in condizione di prigionia e conseguentemente il suo stesso corpo gli darà la morte. Qualcuno potrebbe obiettare presentando il carattere tuttavia deterrente di questa modalità di punizione, quello a suo tempo presente nel pamphlet illuminista già menzionato. Tale carattere non può venirsi a costituire come una giustificazione e non può cancellare le controversie che si porta dietro l’ergastolo, tanto più che anche pene lunghe, ma non perpetue, possono fungere da validi deterrenti e comunque non vi sono prove empiriche della correlazione tra condannati all’ergastolo e riduzione nel numero di reati commessi, al pari di quanto già accadeva con la pena di morte prima della sua abolizione.

    Cosa si potrebbe dunque fare in alternativa? Abolire l’ergastolo per poi addivenire a quale sistema? Si potrebbe di certo pensare a legare le pene alla durata della vita, per far sì che si abbia comunque una speranza di poter essere reinseriti e riabilitati, nella società; si potrebbero dare condanne lunghe, ma non a vita, sempre per il medesimo ragionamento. Sicuramente un processo del genere, ispirato non solo ad un illuminismo moderno, ma anche ad una meno anacronistica humanitas (anche se sarebbe impensabile tacciare una riproposizione dell’illuminismo come anacronistica, in quanto per sua natura legato al progresso e alla libertà dei popoli, alla loro marcia di certo non conclusa nel diciannovesimo secolo con il passaggio al romanticismo nazionale). Humanitas che era il sostrato del pensiero moroteo, con profonde radici nella dottrina sociale della chiesa e nell’interpretazione più prettamente evangelica (nel senso del legame col Vangelo, si intende).

    Non ci sarà di certo bisogno di scomodare la filosofia o Spinoza o Locke o Aristotele, che avevano a loro tempo parlato rispettivamente di felicità come vita in accordo con gli altri uomini, di tutela del contratto sociale per non cadere nello stato originale di natura, di essere umano come zoon politikon, animale politico, per arrivare dunque a capire che il giudizio su temi complessi come quello in questione non può essere acritico (come su ogni cosa, d’altronde) o dogmatico, per cui ci si arrocca in una difesa che non tiene conto delle tante aporie che una pratica del genere si porta dietro.

    Non si finisca per confondere il voler agire secondo ideali di umanità con il voler essere indulgenti verso criminali, delinquenti, contro-argomento populista e demagogico, ma che ai nostri tempi è bene tenere in conto: non si vuole suggerire, a partire dalla riformulazione del concetto di liceità delle pene gravi, una legislazione che sia sempre meno aggressiva, che non assicuri la certezza della pena (che anzi è il miglior deterrente, più della pena in sé) e che autorizzi indiscriminatamente il ricorso a sconti di pena, condanne che risultano troppo spesso inadeguate, se non offensive della dignità della parte lesa. Qui ci si sofferma su altro e il lettore sarà ben in grado di osservarlo, tanto più che le alternative sono altrettanto valide, punitive nella giusta misura, ma non oltrepassano o addirittura calpestano il senso di umanità che deve, e non può essere altrimenti oppure si diviene bestie, essere il fondamento di qualsiasi ragionato provvedimento politico.

    Sulla liceità della pena perpetua, siamo dunque sicuri che debba essere data per scontata? Si potrà ancora a lungo ignorare la sua natura controversa e la sua efferatezza? Non restino ancora per molto nel dimenticatoio del tempo i ragionamenti di Aldo Moro, ma escano fuori con la loro solita forza: questo è l’auspicio.

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