Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Menu
Home » Migranti

Permessi di soggiorno, protezione umanitaria, cittadinanza, Sprar: cosa cambia con il decreto sicurezza

Di Laura Melissari
Pubblicato il 28 Nov. 2018 alle 21:01 Aggiornato il 11 Set. 2019 alle 02:36

Decreto sicurezza cosa cambia | La Camera ha approvato il decreto sicurezza con 396 sì: il provvedimento, che contiene anche misure in tema di immigrazione, è legge. Il voto, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, è arrivato poco dopo le 20 di mercoledì 28 novembre 2018. (Qui cosa prevede decreto sicurezza).

I voti contrari sono stati 99. Hanno votato a favore, oltre a M5s e Lega, anche FdI e Forza Italia. Al momento della proclamazione del voto, dai banchi della maggioranza, in particolare da quelli della Lega, è arrivato un ‘boato’ di soddisfazione.

Il decreto era già stato approvato in Senato il 7 novembre con 163 sì. Anche a Palazzo Madama l’esecutivo aveva posto la questione di fiducia.

In particolare, il capo 1 del decreto (articoli 1-6) si occupa di permessi di soggiorno per motivi umanitari e contrasto all’immigrazione irregolare. Il capo 2 (articoli 7-13) si occupa di protezione internazionale, mentre il capo 3 (articolo 14) di cittadinanza.

In Italia, in base all’articolo 10 della Costituzione, lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il decreto, fortemente voluto dal ministro Salvini e dalla Lega, modifica molte delle disposizioni contenute all’interno del Testo unico sull’immigrazione (legge 286/98).

Permessi di soggiorno, protezione internazionale, immigrazione: punto per punto cosa cambia

Permessi di soggiorno per motivi umanitari e permessi di soggiorno temporanei

Il decreto sicurezza sostituisce le parole “per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari” del testo unico sull’immigrazione del ’98 sono sostituite dalle parole “per protezione sussidiaria”. Scompare dunque il permesso di soggiorno per motivi umanitari sostituito da una serie di altre tipologie di permesso di soggiorno: per protezione speciale, per calamità, per cure mediche, per atti di particolare valore civile, e per casi speciali, che racchiude le ipotesi che prima facevano parte del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’articolo 1 del decreto sicurezza prevede il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando lo straniero in Italia non soddisfi le condizioni di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per “protezione speciale” ha durata di un anno e consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico. Alla scadenza, il permesso di soggiorno speciale può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o anche in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il permesso di soggiorno per cure mediche, non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate.

Il permesso di soggiorno per calamità è previsto nel caso in cui il paese di provenienza verso cui lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità. Ha una durata di 6 mesi. 

Un altro caso in cui viene rilasciato il permesso di soggiorno è quello in cui lo straniero compia atti di particolare valore civile, a meno che, secondo il decreto sicurezza, vi siano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. In questo caso, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile.

La commissione territoriale, nel caso non accolga la domanda di protezione internazionale, può chiedere al questore un permesso di soggiorno annuale con la dicitura “casi speciali”, che racchiude ciò che in precedenza era considerato “motivo umanitario”.

Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio

Il decreto sicurezza prevede un prolungamento della durata massima in cui uno straniero possa essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Il periodo di 90 giorni viene sostituito da un periodo di 180 giorni.

Il decreto prevede inoltre la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per il rimpatrio entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto.

Protezione internazionale

Il decreto sicurezza amplia i reati che possono far perdere la protezione internazionale. In caso di condanna definitiva per violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione, mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, e lesioni personali gravi e il furto aggravato dal porto di armi o narcotici è prevista la sospensione dell’esame della domanda di protezione e può essere previsto l’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Viene inoltre disposta la cessazione della protezione umanitaria a coloro che fanno rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto. Chi gode della protezione umanitaria per timore di una persecuzione politica, razziale o religiosa in patria, non può fare quindi rientro al suo paese, senza entrare in contraddizione con i principi stessi per i quali ha chiesto protezione in Italia.

Accoglienza dei richiedenti asilo

Il decreto sicurezza rivoluziona inoltre il sistema di accoglienza di coloro che presentano richiesta di asilo in Italia, in particolare il sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Il decreto prevede che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati venga sostituito dal Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Vengono quindi esclusi i richiedenti asilo e il sistema di accoglienza diffuso viene dedicato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale.

I richiedenti asilo rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato e dopo l’entrata in vigore del decreto troveranno accoglienza solo nei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo).

Acquisizione e revoca della cittadinanza

Il decreto sicurezza modifica inoltre la legge sull’acquisizione della cittadinanza, la legge 91/1992. Le nuove disposizioni prevedono che la cittadinanza italiana acquisita da uno straniero, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Il decreto prevede inoltre il raddoppio dei tempi (da 2 a 4 anni) della concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza. Stesso termine per il riconoscimento della cittadinanza avviato dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile.

La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui sopra, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo

L’articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.

Leggi l'articolo originale su TPI.it
Mostra tutto
Exit mobile version