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    Big Tech, fonti Agcom a TPI: “Sull’equo compenso agli editori ci aspettiamo che il Tar si allinei alla Corte Ue”

    Mark Zuckerberg, fondatore, presidente e amministratore delegato di Meta. Credit: AGF

    I giudici europei hanno respinto il ricorso di Meta contro la delibera dell'Autorità Garante: “Le piattaforme devono remunerare gli editori per l’utilizzo dei loro contenuti”. Ora la palla passa al Tar del Lazio

    Di Enrico Mingori
    Pubblicato il 18 Mag. 2026 alle 18:10

    Le piattaforme digitali devono riconoscere agli editori italiani un equo compenso per l’utilizzo dei loro contenuti giornalistici. Lo prevede la legge sul diritto d’autore del nostro Paese, e ora il principio è stato validato anche dalla giurisprudenza europea. Lo scorso 12 maggio, infatti, la Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso presentato da Meta contro la delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) che fissa i criteri e le procedure per la determinazione dell’equo compenso.

    La partita non è ancora chiusa: Meta aveva impugnato la delibera davanti al Tar del Lazio, che a sua volta aveva chiamato in causa i giudici europei; ora che la Corte di Lussemburgo si è pronunciata, sarà nuovamente il Tribunale amministrativo italiano a dover emettere un verdetto vincolante per le parti. Ma dall’Agcom filtra ottimismo: «La sentenza della Corte di Giustizia Ue – fanno sapere a TPI fonti del Garante – è molto favorevole nei nostri confronti, in quanto conferma il ruolo dell’Autorità in materia; riconosce non solo il diritto all’equo compenso, ma anche la legittimità dell’obbligo, in capo alle piattaforme, di fornire le informazioni necessarie a determinare l’equo compenso: informazioni che tali piattaforme, finora, sono state molto restie dal condividere. Ci aspettiamo che il Tar non si discosti dalla sentenza del giudice europeo».

    La norma del contendere
    La battaglia legale tra Meta e l’Agcom riguarda l’interpretazione di una norma europea: quella contenuta nell’articolo 15 della direttiva Ue n.790/2019 (nota anche come direttiva Digital Single Market), che riconosce agli editori dei Paesi membri il diritto esclusivo di «autorizzare o vietare» l’utilizzo online delle proprie pubblicazioni giornalistiche.

    Nel 2021 l’Italia ha recepito quella norma introducendo una nuova previsione nella Legge sul diritto d’autore (l. 633/1941): è l’articolo 43-bis, in base al quale, «per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico», le piattaforme digitali devono riconoscere agli editori «un equo compenso». 

    Il singolo editore e la singola piattaforma possono accordarsi in qualsiasi momento sulla quantificazione di tale somma: nel corso della negoziazione, le piattaforme non possono limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca e devono mettere a disposizione i dati necessari a determinare l’equo compenso.

    Se non si trova un’intesa, ciascuna delle due parti può rivolgersi all’Autorità Garante delle Comunicazioni, chiedendole di fissare una cifra. Tale valutazione, peraltro, non è vincolante: se editore o piattaforma non la accettano, il caso può finire davanti a un giudice. Sarà il tribunale, in tal caso, a determinare l’equa remunerazione.

    La Legge sul diritto d’autore ha affidato all’Agcom il compito di stabilire i criteri da considerare per la quantificazione della somma. L’Autorità lo ha fatto con delibera adottata nel gennaio 2023, che indica sette parametri da tenere in considerazione. Primo: le consultazioni online su quella piattaforma dei contenuti giornalistici prodotti da quell’editore. Secondo: la rilevanza dell’editore sul mercato. Terzo: il numero di giornalisti impiegati per la realizzazione dei contenuti giornalistici online. Quarto: i costi sostenuti dall’editore per quell’attività. Quinto: i costi sostenuti dalla piattaforma per la diffusione sui propri canali dei contenuti giornalistici. Sesto: l’adesione di entrambe le parti a codici di condotta. Settimo: il numero di anni di attività dell’editore.

    Verdetto
    Nel 2023 Meta ha impugnato davanti al Tar del Lazio la delibera dell’Agcom, sostenendo che la normativa italiana sull’equo compenso è incompatibile con la direttiva Ue sul diritto d’autore e con la libertà d’impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Il Tribunale amministrativo ha sospeso il procedimento, sottoponendo la questione alla Corte di Giustizia comunitaria. 

    Lo scorso 12 maggio, come detto, è arrivato il verdetto dei giudici europei: la Corte di Lussemburgo ha respinto la tesi del colosso di Mark Zuckerberg stabilendo che gli editori hanno «il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo» dell’utilizzo dei loro contenuti giornalistici da parte delle piattaforme digitali (utilizzo che può essere concesso o negato).

    La sentenza impone alle piattaforme «l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione».

    E ancora: l’Agcom – stabiliscono i giudici dell’Ue – è autorizzata «a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo».

    Per la Corte di Lussemburgo, dunque, il diritto all’equo compenso per gli editori previsto dalla normativa italiana è pienamente compatibile con le norme comunitarie.

    Le reazioni
    «La sentenza segna un passaggio importantissimo a tutela del pluralismo dell’industria editoriale e dei valori costituzionali», osserva in una nota il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella.

    «Viva soddisfazione» è stata espressa anche dai commissari dell’Autorità Laura Aria e Antonello Giacomelli, che sottolineano come «la Corte riconosca le prerogative dell’Autorità», mentre l’altro commissario Massimiliano Capitanio evidenzia come sia stato «ribadito che il lavoro giornalistico va pagato lasciando intatta la libertà delle parti di negoziare sul prezzo».

    «Grande soddisfazione» per la sentenza di Lussemburgo anche da parte della Fieg. La Federazione che riunisce gli editori dei giornali italiani fa notare come i giudici europei abbiano «riconosciuto la compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sull’equa remunerazione degli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche» e auspica che «i principi affermati dalla Corte trovino ora piena e concreta applicazione».

    Per Antonio Marano, presidente Confindustria Radio Televisioni, «la sentenza rappresenta un precedente fondamentale per riportare equilibrio in un mercato ormai sbilanciato». Secondo il presidente della Siae Salvatore Nastasi, «la decisione Ue rafforza il valore e la tutela dei contenuti creativi e informativi».

    Da parte sua, Meta, per bocca di un portavoce, accoglie «con favore» il passaggio della sentenza in cui la Corte conferma che l’articolo 15 della direttiva  Digital Single Market «costituisce un diritto esclusivo e che non prevede alcun pagamento da parte dei provider quando questi non utilizzano pubblicazioni giornalistiche».

    «Esamineremo integralmente la decisione e collaboreremo in modo costruttivo quando la questione tornerà dinanzi ai tribunali italiani», aggiunge il colosso a cui fanno capo Facebook, Instagram e Whatsapp. Ora la palla torna al Tar.

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