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    Saluto romano, la Cassazione: “E’ reato solo se c’è apologia di fascismo ma non se è commemorativa”

    Di Marco Nepi
    Pubblicato il 19 Gen. 2024 alle 09:43

    Per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull’apologia del fascismo, e in particolare l’articolo 5. Lo ha deciso la Cassazione, che ha disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi anche la violazione della legge Mancino”.

    Prima della pronuncia della Suprema Corte, il procuratore generale Pietro Gaeta aveva sostenuto che il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino “quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico”.

    “Acca Larentia è una cosa diversa” Il rappresentante della procura generale della Suprema Corte ha sottolineato che il caso di Acca Larentia “con 5mila persone è una cosa diversa rispetto a quattro nostalgici che si vedono davanti a una lapide di un cimitero di provincia e uno di loro alza il braccio. Bisogna distinguere la finalità commemorativa con il potenziale pericolo per l’ordine pubblico”.

    La decisione della Cassazione sul saluto romano Nelle informazioni provvisorie la Suprema Corte afferma che la “chiamata del presente” o “saluto romano” è “un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista. Esso integra il delitto previsto dall’articolo 5 delle Scelba, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista” I giudici, inoltre, ritengono che “a determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino’ che vieta “manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge”.

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