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    Che cos’è il revenge porn e come lo si vuole fermare in Italia

    Di TPI
    Pubblicato il 18 Mag. 2020 alle 14:00 Aggiornato il 18 Mag. 2020 alle 14:24

    Che cos’è il revenge porn e cosa si vuole fare per fermarlo

    Pubblicare foto intime o video dell’ex fidanzata per vendetta. Si tratta del cosiddetto revenge porn, la porno vendetta. Quello di cui è morta Tiziana Cantone, la ragazza che è arrivata a suicidarsi dopo che un video che la ritraeva fece il giro della rete, condiviso e inviato sui social migliaia di volte.

    Il revenge porn consiste nel pubblicare foto e video di atti sessuali per vendetta da parte di ex partner, naturalmente senza consenso. Molti uomini, che sono in possesso di foto delle ex fidanzate nude o di video in momenti intimi, non esitano a renderle pubbliche per creare loro un danno, per umiliarle.

    Le conseguenze, non solo psicologiche ma anche sociali, sono spesso devastanti per le vittime, anche per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.

    Revenge Porn in Italia

    La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti. L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)”.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

     Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

    Le differenze tra revenge porn e sexting

    Il fenomeno del revenge porn è legato a quello del sexting. Con questo termine si intende lo scambiarsi contenuti piccanti attraverso smartphone e computer, molto di moda soprattutto tra i più giovani. Ad esempio la ragazza che invia al suo fidanzato che abita lontano un selfie sensuale.

    Il sexting si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito. Risulta diverso quando il contenuto sessualmente esplicito venga divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto, in questa ipotesi si configura il reato di revenge porn.

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