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    Milano, relazione tra professore e un’alunna minorenne: docente bandito a vita dalla scuola

    Di Marco Nepi
    Pubblicato il 24 Ott. 2022 alle 17:47 Aggiornato il 24 Ott. 2022 alle 17:49

    Milano, relazione tra professore e un’alunna minorenne: docente bandito a vita dalla scuola

    Bandito a vita dalla scuola. È la sanzione, confermata dalla Cassazione, inflitta a un professore di una scuola superiore di Milano, destituito dall’insegnamento per aver avuto una relazione con una studentessa di 17 anni.

    L’uomo era stato allontanato dall’insegnamento dal ministero dell’Istruzione, con un provvedimento disciplinare risalente al 14 maggio 2018. La vicenda inizialmente non era finita in tribunale perché una relazione consenziente tra docente e alunno è reato solo nel caso siano coinvolti minori di 16 anni. È stato invece il professore a ricorrere contro la decisione, chiedendo di tornare a lavorare con mansioni diverse dall’insegnamento dopo un periodo di sospensione, come previsto anche per i reati prevedano una pena massima inferiore ai tre anni. Una richiesta respinta dai giudici in tutti i gradi di giudizio, fino alla sentenza della Cassazione dello scorso 20 ottobre. “Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri e alle responsabilità insiti nel ruolo”, riportano le motivazioni della sentenza d’Appello di gennaio 2020, secondo cui la relazione “disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente a uniformarsi nei comportamenti a un coetaneo dei propri allievi”.

    A sua discolpa, il professore si è difeso sostenendo che la ragazza aveva compiuto 18 anni durante l’anno scolastico in cui erano avvenuti i fatti (tra il 2016 e il 2017) e che la storia fosse scaturita “da un iniziale interessamento” della ragazza stessa, la cui madre era consapevole di quanto accadeva. Secondo Il Corriere della Sera, i giudici hanno invece ritenuto la conoscenza della madre un’aggravante perché, dopo un colloquio con la donna, la relazione si era brevemente interrotta, prima di essere riallacciata.

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