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    Associazione Luca Coscioni: “Nella legge Meloni sull’utero in affitto sono contenute fake news”

    Di Lara Tomasetta
    Pubblicato il 26 Apr. 2022 alle 14:33

    La Commissione Giustizia della Camera ha audito alcuni avvocati dell’Associazione Luca Coscioni nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano e anche dal cittadino straniero, proposte da Lega e Fratelli d’Italia. In particolare sono intervenuti gli avvocati: Filomena Gallo, segretario nazionale Associazione Luca Coscioni, esperta in diritto di famiglia e biodiritto, Francesca Re, penalista, Cinzia Ammirati e Massimo Clara, esperti in diritto di famiglia.

    La fecondazione medicalmente assistita deve essere trattata come una regolamentazione dell’aiuto che la scienza può dare per realizzare il diritto alla genitorialità e non come creazione di una  struttura penale volta a impedire orribili azioni come alcuni contrari a queste tecniche pretendono di raccontare”, ha dichiarato Filomena Gallo, avvocato e Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, che con esperti e altre associazioni ha depositato alla Camera dei deputati a firma dell’onorevole Guia Termini, una terza proposta di legge, ma per regolamentare la Gestazione Per Altri (GPA) in Italia nella versione solidale, quindi senza commercializzazione

    Il divieto che le due proposte all’esame della Commissione Giustizia vogliono introdurre è realisticamente e giuridicamente inapplicabile, irragionevole, privo di fondamento giuridico. La legge 40/04, prevede che “i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”. La stessa legge prevede che i nati non possono essere disconosciuti dalla coppia. Le due proposte di legge fanno emergere che il legislatore italiano, nel voler introdurre divieti, è incapace anche di intervenire sulla norma che vuole modificare perchè di fatto vuole introdurre un divieto che entra in contrasto con la stessa legge n.40 e le tutele tutte per i diritti dei nati.  Abbiamo bisogno di buone leggi, da parte di un legislatore attento alle richieste dei cittadini, che in questo caso chiedono l’affermazione del diritto alla genitorialità e del diritto del bambino. Una proposta di legge in tal senso c’è ed è la proposta numero 3016, elaborata dall’Associazione Luca Coscioni con esperti e altre associazioni e depositata presso questo ramo del Parlamento, che però non è stata abbinata alla discussione di queste due proposte di legge”.

    Cosa contesta l’associazione Luca Coscioni

    1. RISCHIO DI UNA DERIVA EUGENETICA

    Il rischio di una deriva eugenetica non e’ un tema legato alla sola gravidanza per altri in quanto ha caratterizzato il dibattito relativo alla procreazione medicalmente assistita da sempre. In particolare alcuni sostenevano che la stessa fecondazione eterologa e la diagnosi preimpianto fossero intimamente connesse all’eugenetica in quanto queste tecniche permettono di scegliere quale embrione impiantare.

    La pratica della diagnosi preimpianto non rientra nell’ambito dell’eugenetica ma riguarda e preserva la salute dei bambini che nasceranno dall’embrione impiantato evitando casi di malattie genetiche ereditarie. Anche in relazione alla gravidanza per altri, non si tratta di scegliere fattori estetici, dunque, ma salutari. Inoltre, l’eventuale criterio della compatibilità sul colore della pelle del nascituro, caratteristiche somatiche e gruppo sanguigno, è indispensabile per facilitare lo sviluppo psicologico e sociale del bambino. Si tratta di una scelta ragionevole che non ha a che fare con eugenetica o razzismi ed è in linea con l’orientamento internazionale.

    1. AGGIRARE IL DIVIETO RECANDOSI ALL’ESTERO

    Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio generale per cui la legge penale italiana si applica nel territorio italiano e solo in determinati casi, previsti dagli art. 6, 7 e 9 del codice penale alcuni reati possono essere perseguiti se commessi in tutto o in parte all’estero. Dunque se un divieto non viene punito all’estero ai sensi della legge italiana non si tratta di aggirare una norma bensì di rispettare la sovranità degli Stati in materia penale e decidere di rivolgersi ad una legislazione differente che tutela e riconosce alcuni specifici diritti negati nel proprio paese di appartenenza. 

    1. LA DONNA MALTRATTATA 

    Spesso vengono descritte e diffuse realtà inesistenti al solo scopo di contribuire alla stigmatizzazione di un percorso che non si conosce adeguatamente. Innanzitutto la pratica dell’ovodonazione è fatta su base volontaria e solidaristica attraverso un percorso medico controllato e sicuro ed è perfettamente legale in Italia. L’aborto selettivo è un intervento estremo e di certo non rappresenta la prassi medica, e soprattutto non ha nulla a che vedere con il divieto di gravidanza per altri, così come la storia della sedazione per non sentire le grida della donna, forse viene confusa con la prassi medica che oggi utilizza antidolorifici e anestesie epidurali per il c.d. parto indolore, pratica medica frutto di conquiste scientifiche. Al fine di poter evitare il rischio di sfruttamenti delle donne gestanti soprattutto nei Paesi in cui le tutele non sono adeguate al percorso, la soluzione non è il divieto assoluto bensì la regolamentazione, attraverso la quale il percorso possa essere controllato e medicalizzato. 

    1. ADOZIONE COME ALTERNATIVA ALLA PMA

    Con queste accuse Simone Pillon invita la coppia a pensare all’adozione, come se un percorso di procreazione assistita sia equivalente e sostituibile ad un percorso di adozione. Purtroppo Pillon non conosce la realtà di moltissime coppie italiane, che ricorrono alla gravidanza per altri a seguito di trascorsi oncologici della donna. Oggi una donna che abbia avuto un cancro e sia costretta a terapie ormonali decennali, non solo non ha la possibilità di avere un figlio ma le è anche preclusa la strada dell’adozione dal momento che viene considerata una persona “a rischio”. Non a caso cinque paesi in Europa (Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio e Portogallo) hanno già emanato una legge sul diritto all’oblio oncologico che consenta alle persone guarite da un cancro di accedere senza pregiudizi ad alcuni servizi inclusa la possibilità di adottare un figlio. In Italia la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa è lecita e regolamentata proprio al fine di tutelare i figli nati da questo percorso. Le stesse tutele dovrebbero essere accordate a chi, nell’impossibilità di portare avanti una gravidanza, chieda l’aiuto della scienza e della medicina per avere un figlio. 

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