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    Consulta: “L’ergastolo ostativo è incostituzionale”

    Un detenuto del carcere psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino Credits: ANSA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

    L'ergastolo ostativo è "in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"

    Di Veronica Di Benedetto Montaccini
    Pubblicato il 15 Apr. 2021 alle 20:11

    L’ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione ma occorre un intervento legislativo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che dà un anno di tempo al Parlamento. Sull’ergastolo ostativo occorre un intervento del legislatore: per questo la Corte Costituzionale, ritenendo che “l’accoglimento immediato delle questioni” sollevate dalla Cassazione “rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”, ha stabilito di rinviarne la trattazione a maggio 2022, per “consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”.

    La Consulta ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.

    E ha rilevato – come informa una nota dell’Ufficio stampa – che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro. Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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