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Home » Politica

Europee, perché i tweet e i post di Salvini sui social non violano il silenzio elettorale

Immagine di copertina
Credit: Miguel MEDINA / AFP

Salvini silenzio elettorale | Come di consueto, dalla mezzanotte di sabato 25 maggio è scattato il silenzio elettorale in vista delle imminenti elezioni europee di domenica 26 maggio.

Candidati e partiti politici sono tenuti quindi a rispettare le norme di legge che vietano sostanzialmente ogni forma di propaganda elettorale nelle due giornate antecedenti le competizioni elettorali. Sin dalle prime ore della mattinata di sabato 25 maggio, però, sui social ha iniziato a scatenarsi un’accesissima polemica che vede come protagonista il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Decisamente avvezzo all’uso dei social, il segretario della Lega è stato nuovamente accusato di aver infranto il silenzio elettorale pubblicando post propagandistici su Twitter e Facebook.

Non è la prima volta che il leader del Carroccio finisce sul banco degli imputati con l’accusa di aver trasgredito alla normativa che regola il silenzio elettorale nei due giorni antecedenti le elezioni: già nei mesi scorsi, ad esempio in occasione delle Regionali in Sardegna e in Basilicata, il ministro dell’Interno agì allo stesso modo continuando a pubblicare sui suoi social post di propaganda elettorale e inviti al voto. Ma davvero Matteo Salvini ha infranto la legge? Anche sui social vale il silenzio elettorale?

La risposta breve alla domanda è no, ma la questione è decisamente complicata e occorre spiegare nel dettaglio per quale motivo, nonostante le accuse mosse da molti parlamentari di opposizione, in realtà Matteo Salvini non ha infranto alcuna legge.

Salvini viola silenzio elettorale? Cosa dice la legge

A regolare l’esercizio della propaganda elettorale in Italia è la legge 212 del 1956 e nello specifico il periodo del cosiddetto “silenzio elettorale” è normato dall’articolo 9 della stessa, che recita: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

La legge 212 pone dei paletti all’esercizio della propaganda elettorale nel periodo di silenzio elettorale e, in sostanza, vieta espressamente lo svolgersi di comizi e riunioni o l’affissione di manifesti, striscioni e simili. Per quale motivo? Semplice: la normativa venne introdotta nel tentativo di tutelare da indebite pressioni quella parte di elettorato che, a ridosso delle elezioni, risulta ancora indecisa. Testo alla mano, la legge non cita né i social network né altri strumenti tecnologici come WhatsApp e Telegram che negli ultimi anni hanno preso sempre più piede in Italia finendo di fatto per diventare essenziali nell’ambito della comunicazione politica.

È più che ovvio che la legge 212 non si occupi di queste innovazioni tecnologiche e non provveda a normarle, essendo stata varata ben 63 anni fa. Proprio da qui nasce quel fraintendimento che ormai da anni ciclicamente porta allo scatenarsi di incessanti polemiche nei giorni di silenzio elettorale: da almeno sei anni a questa parte, le campagne elettorali si svolgono prevalentemente sui social e sul web ma le istituzioni non hanno mai provveduto ad aggiornare la normativa, creando quello che può essere definito un vuoto legislativo.

Non esistendo puntuali norme volte a regolare il silenzio elettorale su social network e web, i candidati o i partiti politici che si avvalgono di questi strumenti per continuare la campagna elettorale anche nei giorni in cui, teoricamente, non dovrebbe proseguire, non violano alcuna legge.

Complici proprio le incessanti e cicliche polemiche che a ogni tornata elettorale si scatenano, nel maggio di quest’anno l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha cercato di mettere a punto delle “linee guida” per l’esercizio della propaganda elettorale sui social network. All’articolo 8 si legge: “La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del Silenzio elettorale, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.

In sostanza, per Agcom il silenzio elettorale nei due giorni che precedono le elezioni dovrebbe essere rispettato anche sui social network e sul web ma le linee guida varate proprio in occasione delle Europee 2019 non hanno “forza di legge” non essendo l’Autorità competente in materia e quindi i candidati, come Matteo Salvini, che diffondono anche in queste due giornate materiale di propaganda elettorale sul web di fatto non infrangono alcuna legge semplicemente perché a distanza ormai di anni dall’avvento di questi strumenti nell’ambito della comunicazione politica, ancora non esiste alcun dispositivo di legge che ne regoli l’utilizzo.

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