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Home » Economia

Fatturazione elettronica, le novità in vigore dal 1 luglio

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Fatturazione elettronica 1 luglio: tutte le novità, le eccezioni e le sanzioni

Fatturazione elettronica 1 luglio | Dal 1 luglio 2019 entrano in vigore alcune novità per i professionisti titolari di partita Iva relative alla fatturazione elettronica.

L’obbligo di emettere la fattura elettronica esiste dal 1 gennaio scorso e ora, terminato il 30 giugno il periodo di regime transitorio per l’anno d’imposta 2019, i diversi professionisti avranno a che fare con alcune novità che riguardano le tempistiche di trasmissione delle fatture elettroniche emesse e le sanzioni in cui incorreranno coloro che trasgrediranno le nuove regole.

Vediamo qui di seguito quali sono le ultime novità anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Crescita, approvato alla Camera e ora in esame a Palazzo Madama.

Fatturazione elettronica 1 luglio | Le novità in vigore dal 1° luglio

La novità più importante è senza dubbio quella relativa alle tempistiche di trasmissione della fattura elettronica: questa deve essere inviata dai titolari di partita Iva entro 12 giorni dalla data di emissione della fattura. Un obbligo, questo, che sarà valido anche per chi emette scontrini, ma inizialmente solo per quei commercianti con un volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno.

Se prima la fattura doveva essere inviata entro 10 giorni dalla sua emissione, questo termine è quindi stato esteso di ulteriori 2 giorni.

A fornire diversi chiarimenti la circolare 14E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa lo scorso 17 giugno. Obbligatorio anche indicare la data in cui è stata effettuata l’operazione o quella in cui viene corrisposto, in tutto o in parte, l’ammontare oggetto della fattura stessa. Nel caso di ritardo scatteranno delle sanzioni.

Fatturazione elettronica 1 luglio | Eccezioni

Ad essere obbligati a documentare le operazioni via SdI, che sta per Sistema di Interscambio, non sono però, secondo quanto previsto dalla Legge n.398/1991, ancora coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” o in quello “forfettario”; questi professionisti, comunque, possono comunque utilizzare la e-fattura se desiderano farlo.

Chi non può utilizzare questo metodo, invece, i soggetti che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; questo, peraltro, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato. A questi, infatti, il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria (se tali prestazioni vengono effettuate nei confronti delle persone fisiche).

Quali sono, dunque, le eccezioni in questo senso? È vietato l’invio elettronico di fatture contenenti le seguenti prestazioni:

  • sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche
  • miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno trasmesse come “altre spese” nel caso non fosse possibile distinguerle oppure comunicate separatamente
  • non sanitarie (se non contengono informazioni sullo stato di salute del paziente/contribuente)

Fatturazione elettronica 1 luglio | Sanzioni

Come già anticipato, se non vengono rispettati gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica si incorrerà in alcune sanzioni.

Ma cosa prevedono queste sanzioni? In sostanza in caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA sono previste delle sanzioni amministrative comprese tra il 90 ed il 180 per cento dell’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Tale percentuale varia in base alla natura della violazione: se questa non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo allora la sanzione va da 250 euro a 2mila euro.

Le sanzioni sono invece ridotte al 20 per cento nel caso in cui la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

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