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Home » News

I cani in spiaggia? I Comuni non possono vietarlo. Lo dice una sentenza del Tar

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Divieto cani spiaggia libera | Divieto animali spiaggia libera | La sentenza

DIVIETO CANI SPIAGGIA – La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione è “irragionevole e illogica”. I Comuni non possono opporsi. Non si tratta della dichiarazione di un attivista o un’associazione animalista ma quanto ha messo nero su bianco una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed evidenziato da una nota della Lega Anti Vivisezione.

Divieto ingresso cani spiaggia libera | Cosa dice la sentenza del Tar

Ilaria Innocenti, responsabile LAV Animali Familiari, ha spiegato che il divieto di ingresso agli animali in spiaggia è ingiusto “anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani”. Secondo la sentenza della magistratura amministrativa del Lazio n. 176 dell’11 marzo 2019, deve considerarsi “illegittima l’ordinanza del Comune di Latina che ha vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, tutti i giorni della stagione balneare”.

Per il Tar del Lazio, come già affermato tra l’altro dal Tar della Calabria con la sentenza n. 225 del 2014, “l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”.

Ma la magistratura amministrativa ha chiarito anche che non cambiano nulla le separazioni tra aree della spiaggia destinate agli animali e non delle strutture a pagamento. Innocenti ha spiegato che “nemmeno le apposite zone di accesso per gli animali create dai gestori degli stabilimenti balneari a pagamento sono sufficienti a controbilanciare il divieto” e “si crea un’ingiustificata sperequazione tra cittadini” e “tali aree sono rimesse alla mera facoltà del singolo concessionario”. Un chiaro verdetto.

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