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Cosa prevede il codice etico M5s in caso di condanna di primo grado

Immagine di copertina
Credit: Alexander Pohl

Il 10 novembre sarà emanata la sentenza su Virginia Raggi, imputata per falso dopo il "caso nomine" che riguarda i fratelli Marra. Ecco cosa rischia la sindaca di Roma in caso di condanna

Codice etico M5S condanna

La sentenza del 10 novembre al processo Raggi potrebbe portare, in caso di condanna della sindaca per falso, alle sue dimissioni come primo cittadino di Roma (qui tutte le tappe del processo).

Il codice etico del Movimento Cinque Stelle, infatti, prevede le dimissioni a seguito di una condanna, anche solo di primo grado.

“Per quanto riguarda il sindaco di Roma, io non conosco l’esito del processo ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio commentando alla Stampa estera il processo che vede imputata la sindaca di Roma Virgina Raggi.

Ma cosa dice esattamente il codice etico?

Inizialmente, le dimissioni erano previste già per la sola l’iscrizione sul registro degli indagati.

La stessa Virginia Raggi con un tweet del 13 settembre 2015 chiedeva al presidente del Pd Matteo Orfini di cacciare dai partiti gli indagati e i condannati.

In seguito, i Cinque Stelle hanno introdotto distinzioni per le varie tipologie dei reati.

Da un anno a questa parte, invece, la regola impone le dimissioni in caso di condanna in primo grado.

Il 30 dicembre del 2017, infatti, il Movimento Cinque Stelle ha presentato il suo nuovo codice etico, che dicetestualmente all’articolo 6: “È considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo”.

Tuttavia, la scelta di Raggi non è scontata: il Movimento potrebbe scegliere di rimettere la scelta ai suoi iscritti, un’ipotesi ventilata da un “influente parlamentare M5S” intervistato lo scorso 26 ottobre dal Messaggero.

A proposito delle dimissioni della Raggi, la fonte dice: “Mettiamo che il 10 novembre vada male, con Virginia condannata. Innanzitutto, prima dovrà dire cosa vuole fare: se se la sente o meno di andare avanti. Spetta a lei. Poi, visto che noi siamo l’unico partito che si basa sulla democrazia diretta, potremmo rimettere la decisione a un voto dei nostri iscritti su Rousseau. In questo caso sarebbero gli attivisti del M5S a decidere se Virginia, condannata per falso, perché di questo stiamo parlando, debba continuare a governare o meno la Capitale d’Italia”.

In alternativa, esiste anche la possibilità dell’autosospensione, che secondo il regolamento “può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare”.

In questo caso spetterebbe a Beppe Grillo, garante del Movimento, a Luigi Di Maio, capo politico, e al collegio dei probiviri prendere una decisione.

Il testo dell’articolo

Art. 6 – Obblighi per i candidati nelle competizioni elettorali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle e per i portavoce eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle in relazione ai procedimenti penali

Ciascun candidato nelle competizioni elettorali sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle e/o portavoce eletto all’esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle (…) avuta notizia dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, ha l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia (…).

Nella situazione di cui al comma che precede, il candidato o il portavoce ha facoltà, a tutela dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal MoVimento 5 Stelle senza che ciò implichi di per sé alcuna ammissione di colpa o di responsabilità; l’autosospensione non vincola né condiziona né preclude il potere degli Organi Associativi a ciò deputati a norma di Statuto di adottare eventuali sanzioni disciplinari.

Tuttavia, l’autosospensione può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare.

Gli Organi Associativi indicati nello Statuto, quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un candidato o portavoce del MoVimento 5 Stelle, hanno facoltà di compiere le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dallo Statuto, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura; il comportamento tenuto dal candidato o dal portavoce può essere considerato grave anche durante la fase di indagine, quando emergano elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, appaia comunque lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, tale da giustificare l’adozione di una sanzione anche indipendentemente ed autonomamente dai fatti oggetto dell’indagine.

Impregiudicata la facoltà di giudizio degli Organi Associativi a ciò deputati, costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura ed il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo fatto salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio.

La ricezione, da parte del portavoce, di “informazioni di garanzia” o di un “avviso di conclusione delle indagini” non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al comma che precede.

È invece rimessa all’apprezzamento discrezionale degli Organi Associativi a ciò deputati, la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nonché la gravità di fatti astrattamente riconducibili ai c.d. reati d’opinione nonché di fattispecie in cui l’espressione di un pensiero o di un’opinione possa dar luogo alla contestazione di un reato nonché di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale.

Leggi anche: Processo Raggi, cosa succede se la sindaca di Roma viene condannata

Leggi anche: Processo Raggi, la sindaca di Roma è imputata per falso. La sentenza il 10 novembre

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