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Il tribunale di Pistoia ha riconosciuto un bambino nato con la procreazione assistita come figlio di due madri

Immagine di copertina
Credit: Gregor Fischer/dpa

Il giudice ha ordinato la formazione di un atto di nascita con l'indicazione di due madri, applicando la legge 40

Un giudice del tribunale di Pistoia ha riconosciuto un bambino nato con la procreazione assistita come figlio di due madri.

S&D

Il giudice ha ordinato la formazione di un atto di nascita con l’indicazione di due madri, applicando la legge 40 del 2004 sulla fecondazione eterologa.

A darne notizia oggi, venerdì 6 luglio 2018, sono state le associazioni Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford, che avevano presentato ricorso contro la decisione del sindaco, Alessandro Tomasi, di rifiutare la richiesta delle due donne di registrare la nascita del figlio.

Nel comunicato si spiega che “si tratta del primo caso in assoluto in cui un giudice riconosce l’applicabilità degli articoli 8 e 9 della legge 40”, affermando che “la responsabilità genitoriale della madre non biologica sorge per effetto della prestazione del consenso alla procreazione assistita eterologa”.

Secondo il tribunale, “la preminenza della tutela degli interessi del minore costituisce il primo e fondamentale criterio utile” e “il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sia quando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delle tecniche mediche”.

Dunque, “il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico”.

Il giudice ritiene che debba essere “ormai abbandonato un concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e genetico, aprendo invece l’orizzonte a criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sulla manifestazione del consenso”.

Consenso che “rappresenta l’assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come contrapposta alla genitorialità biologica”.

Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il rifiuto del sindaco e ordinato la rettificazione mediante la sostituzione dell’atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto di nascita con indicazione delle due madri del bambino.

Soddisfatta la presidente di Rete Lenford, Miryam Camilleri, secondo cui la decisione tutela il “superiore interesse del minore a instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori a prescindere dal loro orientamento sessuale”.

Per la presidente di Famiglie Arcobaleno, Marilena Grassadonia, è “una giornata davvero storica”. “Il decreto del tribunale di Pistoia conferma senza possibilità di dubbio che l’azione amministrativa di sindaci e ufficiali di stato civile, da Torino in poi, era pienamente fondata e doverosa”.

Ieri, giovedì 5 luglio, la Corte di Appello di Napoli si era pronunciata con una sentenza analoga sulla stepchild adoption: una madre non biologica è stata riconosciuta madre fin dalla nascita del bambino partorito dalla compagna.

Tutti i modi in cui una coppia lesbica può avere un figlio

Procreazione medicalmente assistita (Pma) – Per Procreazione medicalmente assistita (Pma) si intende l’insieme di tutti quei trattamenti nei quali i gameti, sia femminili (ovociti) che maschili (spermatozoi), sono trattati al fine di determinare il processo riproduttivo. I paesi nei quali le lesbiche (single o in coppia) possono accedere alla Pma sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.

In Italia la procreazione assistita è disciplinata dalla legge 40/2004, ma è espressamente vietata per coppie dello stesso sesso. “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1*, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Così recita l’articolo 5 della legge 40/2004 sulle Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

Ecco quali sono le tecniche di Pma a cui due donne, solo in determinati paesi stranieri, possono sottoporsi per avere un figlio:

• Inseminazione eterologa: Si tratta della tecnica di Inseminazione artificiale con un donatore (Iad). Consiste nell’introduzione all’interno della cavità uterina della donna di un campione di seme con spermatozoi selezionati in laboratorio. Quando gli spermatozoi provengono dal partner si parla di inseminazione omologa. Se gli spermatozoi provengono da una banca di seme si parla invece d’inseminazione eterologa. È il primo trattamento che viene consigliato alle donne che non hanno un partner maschile.

• Fecondazione in vitro con sperma di donatore (Fiv-et): È una tecnica di procreazione assistita tra le più comuni. Si tratta di una fecondazione in vitro dell’ovulo con successivo trasferimento dell’embrione così formato nell’utero della donna. La Fiv-et è una tecnica di Pma che comporta la fecondazione degli ovuli con gli spermatozoi in vitro, cioè fuori dal corpo della donna. Dopo la fecondazione, gli embrioni sono trasferiti nell’utero della donna. In genere, dopo due o tre giorni, gli embrioni selezionati sono inseriti in una cannula sottile che sarà a sua volta inserita nell’utero della donna.

• Embriodonazione: Si tratta della fecondazione in vitro con sperma di donatore e con ovuli di donatrice. È una tecnica che consiste nella fecondazione in vitro degli ovuli con sperma, entrambi provenienti da donatori anonimi.

• Ovodonazione: È una tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo, che prevede la donazione di ovociti da una donna a un’altra. L’ovodonazione si usa nel caso di ripetuti insuccessi di fecondazione artificiale condotta con gli ovociti della stessa paziente.

• Ropa: È la tecnica della Ricezione di ovociti della partner, l’ovodonazione con doppia maternità. Una delle due donne della coppia fa fecondare in vitro i propri ovuli, che poi sono impiantati nell’utero della compagna la quale porta avanti la gravidanza, con il patrimonio genetico della propria partner. Questa tecnica è disponibile solo per coppie di donne sposate ed è attualmente prevista in Spagna e in Belgio.

Consiste sostanzialmente nel realizzare una fecondazione in vitro con la partecipazione delle due donne della coppia e il seme di un donatore anonimo. Una delle due donne della coppia metterà a disposizione l’ovocita, il quale sarà fecondato con il seme di un donatore. L’embrione così fecondato sarà poi trasferito nell’utero della compagna, che porterà avanti la gravidanza fino al parto.

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