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Un 28enne che ha fatto sesso con una 11enne in Francia non è stato giudicato colpevole di stupro

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L'uomo è stato condannato al carcere per abuso sessuale su minore, ma non per stupro, perché per i giudici la bambina era consenziente

Un tribunale del dipartimento della Val-d’Oise, in Francia, ha deciso che un uomo di 28 anni non è colpevole di stupro per aver avuto un rapporto sessuale con una bambina di 11 anni. I giudici hanno stabilito che quanto accaduto non può essere considerato violenza sessuale. Secondo la sentenza, la bambina al momento dell’atto era consenziente e questo farebbe cadere le accuse di stupro.

L’uomo è stato però condannato in primo grado a cinque anni di carcere per abuso sessuale su minore. 

Secondo le ricostruzioni, la bambina ha seguito volontariamente l’uomo nella sua casa di Montmagny, un sobborgo a nord di Parigi, dove l’aveva condotta con la scusa di “insegnarle a baciare”. Lì si è consumato l’atto sessuale.

La famiglia della bambina ha detto che l’11enne era “paralizzata dalla paura e non in grado di difendersi”. “Pensava fosse troppo tardi per tirarsi indietro e così è entrata in una sorta di modalità auto-pilota, senza provare emozioni o esprimere reazioni”, ha raccontato la mamma della bambina al quotidiano francese Mediapart.

In Francia, nei casi che coinvolgono gli adulti, l’atto sessuale si considera consensuale se non si verificano minacce o violenze. Ma la legge non tiene conto dei casi che coinvolgono persone che hanno meno di 15 anni, ossia l’età prevista dalla legge francese per validare il consenso.

Il codice penale francese dice che la commissione di un reato sessuale contro un minore di meno di 15 anni senza violenza, vincolo, minaccia o sorpresa viene punito con cinque anni di reclusione e una multa di 75mila euro.

Carine Diebolt, avvocata della famiglia della bambina, sostiene sia irrilevante se l’11enne abbia o meno resistito al corteggiamento dell’uomo e ha annunciato che ricorrerà in appello.

“Oggi non dovremmo nemmeno avere questo dibattito dato che si tratta di una bambina”, ha detto Dielbolt. 

Sulla faccenda si è mosso anche il movimento francese per i diritti dei bambini Le Voix de l’Enfant, secondo il quale la questione del consenso non dovrebbe mai essere posta se si tratta di vittime di stupro minorenni.

L’età del consenso

L’età del consenso non va confusa con la maggiore età, e neanche con l’età minima richiesta per contrarre matrimonio. In Europa il paese che più ha aderito a un modello consensualistico è il Regno Unito con il Sexual Offences Act del 2003. Qui, come in Germania e Spagna, c’è una “presunzione irrefutabile di assenza di consenso” in tutti gli atti sessuali contro coloro che hanno meno di 16 anni.

La ragione della legge britannica è quella del consenso del soggetto cosiddetto passivo, e non è necessario per l’incriminazione che chi agisce utilizzi determinate modalità.

In Germania, la riforma approvata nel 2016 consente invece la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”, cioè commessi contro la volontà riconoscibile della vittima, senza necessità di violenza o minaccia.

In linea teorica si possono distinguere tre diversi modelli di diritto penale sessuale: il modello consensuale, quello limitato e quello vincolato. Quello italiano appartiene al terzo.

Il consenso in Italia

Oggi in Italia la condotta tipica di violenza sessuale si verifica, secondo quanto scritto all’articolo 609 bis del codice penale, quando “un soggetto con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità ne costringa un altro a compiere o a subire atti sessuali”.

Si verifica anche quando c’è “induzione a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”. Il modello si basa sul fatto che le aggressioni sessuali, per essere perseguite e punite, debbano avere certe caratteristiche: violenza, minaccia, costrizione. 

In Italia l’età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la determinazione dell’età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione.

Dai 14 ai 15 anni viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l’autore dei fatti sia un genitore – anche adottivo – o il di lui convivente, o il tutore. Quest’ultimo è colui che convive con il minore, o più in generale che esercita su di lui un ascendente. In questo caso il minore gli è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Dai 16 ai 17 anni viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.

Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell’età, sono considerati reato di atti sessuali con minorenne, secondo l’Articolo 609-quater del Codice Penale. Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Nel dettaglio, l’articolo sanziona con “la reclusione da cinque a dieci anni, la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni, o sedici anni se il colpevole è l’ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest’ultimo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva”.

 Se la vittima non ha compiuto dieci anni, la pena è quella della reclusione da 7 a 14 anni.
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